L'"affare" Capraia

La delibera sulle attività subacquee del 23 maggio 2003
Il ricorso del Comune di Capraia Isola al Tar Toscana del 23 luglio 2003
L'ordinanza del T.A.R. del 30 luglio 2003
L'intervento in giudizio dell'Associazione del 7 settembre 2003
Il ricorso della Sub Sonic del 15 ottobre 2003
La memoria del Parco del 28 aprile 2004
La memoria del Comune del 30 aprile 2004
Con sentenza 594/2004 il Tar Sardegna ribadisce l'illegittimità delle ingiustificate discriminazioni nei parchi
La memoria dell'Associazione del 24 settembre 2004
Il secondo intervento dell'Associazione del 24 settembre 2004
La memoria del Comune del 30 ottobre 2004

Capraia liberata !

Con sentenza n. 6062 del 29 novembre 2004 il Tar Toscana ha respinto il ricorso del Comune di Capraia Isola ritenendo legittima la revoca delle delibere del Commissario straordinario del Parco che limitavano l'attività subacquea nella zona 2 ritenendo tra l'altro che "una misura restrittiva e discriminatoria per i non residenti avrebbe dovuto richiedere una più approfondita valutazione con il contributo di tutti i soggetti interessati" e che "l’allegato A al d.p.r. 22.7.1996 (istitutivo dell’Ente parco arcipelago toscano), che contiene le misure di salvaguardia da applicarsi nelle aree del parco, ripete all’art. 2 che è assicurata “la promozione…di attività ricreative compatibili”, non prevede agli artt. 3 e 4 tra i divieti generali quello delle immersioni subacquee, ad eccezione della zona 1 non contemplata nel provvedimento ora impugnato".

Successivamente con sentenza n. 6506 del 21 dicembre 2004 il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso della Sub Sonic considerato che già era "stato rigettato il ricorso n. 1224/2003 del Comune di Capraia ... contro la delibera n. 163/2003 dell’Ente con la quale erano state revocate le precedenti delibere vincolistiche dell’ente stesso. Tale pronuncia di rigetto pone ovviamente nel nulla la precedente ordinanza cautelare che, sospendendo la revoca, aveva avuto l’effetto di far rivivere le delibere revocate ritenute lesive." Da qui la considerazione del Tar che "da ciò deriva la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare la presente impugnativa da parte della società ricorrente che, per effetto della revoca tuttora operante, vede garantiti i propri interessi."

Auspichiamo che ora l'Ente parco si confronti con la comunità subacquea per una reciproca collaborazione che tuteli l'ambiente senza assurde restrizioni !


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