REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 594/2004

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ric. n. 977/2001

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE PRIMA

       

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

su ricorso n. 977/01 proposto da Prodive di G. Zemma & C. s.n.c. in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro A. Della Valle e Marina Bardanzellu ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Bardanzellu in Cagliari, via Scano n. 87;

contro

il Ministero dell’Ambiente in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è per legge domiciliato e l’Ente Parco Nazionale Arcipelago de La Maddalena in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio

per l'annullamento

     del provvedimento n. 1009/2001 in data 5/4/2001 con il quale il Presidente dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago de La Maddalena ha comunicato alla Prodive di G. Zemma & C. s.n.c. il rigetto dell’istanza presentata per l’autorizzazione a svolgere attività subacquee a fini turistico ricreativi e dell’art. 27 del regolamento di attuazione del D.P.R. 17 maggio 1996;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     VistO l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Nominato relatore per la pubblica udienza del 17 marzo 2004 il consigliere Manfredo Atzeni;

     Uditi l'avv. G. M. Lauro – su delega - per il ricorrente e l’avv. dello Stato A. M. Bonomo per l’Amministrazione resistente;

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

     Con ricorso a questo Tribunale (notificato il 18/6/2001 e depositato il successivo 6/7) Prodive di G. Zemma & C. s.n.c. in persona del legale rappresentante impugna il provvedimento n. 1009/2001 in data 5/4/2001 con il quale il Presidente dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago de La Maddalena le ha comunicato il rigetto dell’istanza presentata per l’autorizzazione a svolgere attività subacquee a fini turistico ricreativi per contrasto con l’art. 27 del regolamento d’attuazione del D.P.R. 17 maggio 1996 per l’anno 2000 (le cui disposizioni non erano state, fino a quel momento, sostituite) e l’art. 27 del regolamento medesimo.

     Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

  1. Il legislatore, all’atto dell’istituzione dell’Ente Parco, non ha affatto escluso lo svolgimento d’attività d’immersione da parte di soggetti non residenti a La Maddalena; il regolamento ed il diniego d’autorizzazione sono quindi illegittimi, per violazione di legge e per illogicità manifesta.

     La ricorrente chiede quindi l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato.

     Con ordinanza n. 353 in data 26 luglio 2001 è stata accolta l’istanza cautelare.

     Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositando la sola costituzione formale e la documentazione di causa.

     Alla pubblica udienza i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

D I R I T T O

     Il ricorso è rivolto avverso il provvedimento con il quale il Presidente dell’Ente Gestore del Parco Nazionale dell’Arcipelago di la Maddalena ha negato alla ricorrente l’autorizzazione ad operare nell’area del Parco con un centro d’immersioni subacquee, nonché avverso il presupposto regolamento di attuazione del D.P.R. 17 maggio 1996,  emanato per l’anno 2000, ancora in vigore al momento dell’adozione dell’impugnato diniego, nella parte in cui (art. 27) consente il rilascio di autorizzazioni esclusivamente in favore di operatori residenti, e con sede in La Maddalena, alla data del 31/12/1995.

     Deve essere premesso che permane interesse alla definizione del gravame, nonostante la regolamentazione che ha portato all’adozione dell’impugnato diniego dell’autorizzazione richiesta dalla ricorrente sia stata superata negli anni seguenti, nei quali sono stati adottati nuovi regolamenti, rispettosi dei principi che verranno esposti di seguito.

     Infatti, la ricorrente potrebbe avere interesse al consolidamento della posizione relativa all’anno 2001, definita favorevolmente solo a seguito dell’ordinanza cautelare di cui in narrativa, e, comunque, la vicenda potrebbe evidenziare profili risarcitori.

     Il collegio deve quindi esaminare il ricorso nel merito.

     Sostiene la ricorrente l’illegittimità del richiamato art. 27, e del conseguente diniego di autorizzazione, per contrasto con l’art. 1 dell’allegato “A” al D.P.R. 17 maggio 1996, con il quale è stato istituito l’Ente Parco e sono state dettate le misure di salvaguardia per il primo periodo d’operatività, e per illogicità manifesta.

     Il richiamato articolo, nel disciplinare le attività consentite nella zona MB (di rilevante interesse naturalistico nella quale il rapporto tra uomo e ambiente è autorizzato secondo determinate modalità, secondo la classificazione dettata dalle predette misure di salvaguardia) mentre ha riservato ai pescatori professionisti residenti nell’area del Parco la pesca professionale, ha stabilito che l’attività dei centri d’immersione subacquea debba essere svolta prioritariamente da soggetti residenti a La Maddalena, che dovranno conseguire il raggiungimento del 75% dei permessi assegnati dall’organismo di gestione.

     La clausola è stata annullata da questo Tribunale con sentenza 18 giugno 1997, n. 785 con la quale è stato affermato che i sacrifici imposti ai residenti nell’area del Parco a causa dei vincoli che conseguono alla sua istituzione giustificano l’adozione di misure di favore per questi ultimi, a riparazione delle limitazioni alle proprie attività economiche che gli stessi incontrano.

     Peraltro, questo Tribunale con la medesima sentenza, nonché con la successiva n. 495 in data 28 aprile 2001, ha affermato che le misure di sostegno a favore dei residenti devono essere razionali e non meramente discriminatorie.

     E’ stata, quindi, affermata l’illogicità della clausola, la quale non consente la determinazione di un numero massimo di autorizzazioni assentibili, ma stabilisce le dimensioni del mercato a disposizione degli operatori non residenti nell’area del Parco in proporzione al numero degli operatori locali che intendono svolgere l’attività in questione, con l’illogica conseguenza che se nessun operatore locale intenda svolgere attività d’assistenza alle immersioni, nessun operatore non residente sarebbe legittimato ad ottenere l’autorizzazione relativa.

     I principi affermati in quella occasione soccorrono anche nella presente controversia, nella quale si discute degli atti con i quali il Comitato di Gestione del Parco ha regolamentato per l’anno 2000 l’attività dei centri d’immersione subacquea, nell’ambito del potere attribuito dallo stesso art. 1 delle misure di salvaguardia.

     Il Tribunale ha, infatti, affermato che l’istituzione del Parco, con il conseguente assoggettamento della popolazione a regime vincolistico di vario contenuto, giustifica l’adozione di misure di favore per i residenti, a condizione che queste siano logiche e non meramente discriminatorie.

     Alla luce degli affermati principi, invero, il carattere discriminatorio dell’impugnato art. 27 emerge con chiarezza, in quanto per l’anno in discussione è stata esclusa ogni possibilità di operare per tutti gli imprenditori non residenti nel Comune di la Maddalena.

     In realtà, come giustamente sottolineato dai ricorrenti, l'Ente Parco ha seguito principi del tutto opposti a quelli affermati dal Tribunale, in quanto con l’art. 27 impugnato ha stabilito una riserva assoluta di attività imprenditoriale in favore dei residenti nel Comune di la Maddalena in un settore economico diverso da quello nel quale tale privativa è ammessa dalle misure di salvaguardia per l’istituzione del parco, e comprimendo l’attività dei non residenti in termini irragionevoli.

     Il ricorso deve, in conclusione, essere accolto, annullando per l’effetto l’art. 27 ed il diniego d’autorizzazione impugnati.

     Le spese, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’Ente Parco Arcipelago di La Maddalena; spese compensate nei confronti del Ministero dell’Ambiente.

     P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE PRIMA

     accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’art. 27 del regolamento di attuazione del D.P.R. 17 maggio 1996 per l’anno 2000 ed il provvedimento n. 1009/2001 in data 5/4/2001 con il quale il Presidente dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago de La Maddalena ha comunicato alla Prodive di G. Zemma & C. s.n.c. il rigetto dell’istanza presentata per l’autorizzazione a svolgere attività subacquee a fini turistico ricreativi.

     Condanna l’Ente Parco Nazionale di La Maddalena al pagamento, in favore della ricorrente, di spese ed onorari del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000, 00 (duemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge; spese compensate nei confronti del Ministero dell’Ambiente.

     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

     Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 17 marzo 2004 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, con l'intervento dei signori:

Paolo Turco,        Presidente;

Manfredo Atzeni, Consigliere, estensore;

Rosa Panunzio,  consigliere. 
 

Depositata in segreteria oggi 11/05/2004

Il Segretario generale f.f.