REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
FIRENZE
SECONDA SEZIONE
Registro Ordinanze: 821/2003
Registro
Generale: 1224/2003
nelle persone dei Signori:
GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente
GIUSEPPE DI NUNZIO Cons.
GIACINTA
DEL GUZZO Cons. , relatore
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 30 Luglio
2003
Visto
il ricorso 1224/2003 (3^ Sez.) proposto
da:
COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
rappresentato e difeso da:
CHITI MARIO PILADE
con
domicilio eletto in FIRENZE
VIALE MATTEOTTI, 60
presso
CHITI MARIO PILADE
contro
ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
non costituitosi in giudizio;
SOC. SUB SONIC S.N.C.
rappresentato e difeso da:
MORINI ANDREA
PRITELLI GIORGIO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA RICASOLI, 40
presso
SEGRETERIA T.A.R.
per l'annullamento, previa
adozione, anche in via provvisoria ex art. 21, co. 8,
L. n. 1034/1971, come introdotto dall'art. 3 L. n. 205/2000, delle misure
cautelari precisate nelle conclusioni del presente atto
- della delibera
commissariale dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano n. 163 del 20
giugno 2003, avente ad oggetto "Revoca delibere nn.
87 del 5.5.2003 e 121 del 23.5.2003. Provvedimenti conseguenti";
- di tutti
gli altri atti connessi, consequenziali e/o presupposti, ancorchè
incogniti al ricorrente.
Visti gli atti e i documenti
depositati con il ricorso;
Visto il decreto
presidenziale n. 754/03;
Vista la domanda di
sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di:
SOC. SUB SONIC S.N.C.
Udito il relatore Cons. GIACINTA DEL GUZZO e uditi
altresì per le parti agli avv.ti
Francesco Bertini delegato da Mario P. Chiti ed Andrea Morini;
Premesso che:
- l’art. 21 - ottavo comma - della L. 6.12.1971 n. 1034, nel testo introdotto dall’art. 3 della L. 21.7.2000 n. 205, subordina la concessione della richiesta misura cautelare ai concorrenti requisiti del grave ed irreparabile pregiudizio e del fumus boni juris, nella logica, del resto, già emergente dalla pregressa disposizione normativa;
Considerato che nel caso di specie, sussistono entrambi i presupposti ove si consideri che la revoca con effetto immediato delle precedenti delibere nn. 87 del 05.05.2003 e 121 del 23.05.2003 autorizzando di fatto una indiscriminata attività subacquea, potrebbe comportare un pericolo per l’equilibrio dell’ecosistema del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, come del resto riconosciuto dallo stesso commissario straordinario nelle delibere revocate;
P. Q. M.
accoglie la proposta istanza cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Firenze, lì 30 luglio 2003.
F.to Giuseppe Petruzzelli
F.to Giacinta Del Guzzo
F.to Silvana Nannucci - Segretario