REPUBBLICA  ITALIANA

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

FIRENZE

 

SECONDA SEZIONE

 

Registro Ordinanze:  821/2003

                                                                         Registro Generale:  1224/2003

 

 

nelle persone dei Signori:

 

GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente 

GIUSEPPE DI NUNZIO Cons.

GIACINTA DEL GUZZO Cons. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 30 Luglio 2003

 

Visto il ricorso 1224/2003 (3^ Sez.) proposto da:

COMUNE DI CAPRAIA ISOLA

 

rappresentato e difeso da:

CHITI MARIO PILADE

con domicilio eletto in FIRENZE

VIALE MATTEOTTI, 60

presso

CHITI MARIO PILADE

 

contro

 

ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO  

non costituitosi in giudizio;

 

SOC. SUB SONIC S.N.C.

rappresentato e difeso da:

MORINI ANDREA

PRITELLI GIORGIO

con domicilio eletto in FIRENZE

VIA RICASOLI, 40

presso

SEGRETERIA T.A.R.

 

per l'annullamento, previa adozione, anche in via provvisoria ex art. 21, co. 8, L. n. 1034/1971, come introdotto dall'art. 3 L. n. 205/2000, delle misure cautelari precisate nelle conclusioni del presente atto

- della delibera commissariale dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano n. 163 del 20 giugno 2003, avente ad oggetto "Revoca delibere nn. 87 del 5.5.2003 e 121 del 23.5.2003. Provvedimenti conseguenti";

- di tutti gli altri atti connessi, consequenziali e/o presupposti, ancorchè incogniti al ricorrente.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto il decreto presidenziale n. 754/03;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

SOC. SUB SONIC S.N.C.

 

Udito il relatore Cons. GIACINTA DEL GUZZO  e uditi  altresì per le  parti agli avv.ti Francesco Bertini delegato da Mario P. Chiti ed Andrea Morini;

 

Premesso che:

- l’art. 21 - ottavo comma - della L. 6.12.1971 n. 1034, nel testo introdotto dall’art. 3 della L. 21.7.2000 n. 205, subordina la concessione della richiesta misura cautelare ai concorrenti requisiti del grave ed irreparabile pregiudizio e del fumus boni juris, nella logica, del resto, già emergente dalla pregressa disposizione normativa;

Considerato che nel caso di specie, sussistono entrambi i presupposti ove si consideri che la revoca con effetto immediato delle precedenti delibere nn.  87 del 05.05.2003 e 121 del 23.05.2003 autorizzando di fatto una indiscriminata attività subacquea, potrebbe comportare un pericolo per l’equilibrio dell’ecosistema del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, come del resto riconosciuto dallo stesso commissario straordinario nelle delibere revocate;

 

P. Q. M.

 

accoglie la proposta istanza cautelare.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Firenze, lì 30 luglio 2003.

F.to Giuseppe Petruzzelli

F.to Giacinta Del Guzzo

F.to Silvana Nannucci - Segretario