IN FATTO E DIRITTO

A seguito delle vicende ben note e riassunte nell’atto di intervento (all. 1) e nella memoria (all. 2) presentati nel giudizio R.G. 1224/2003 udienza 22 ottobre 2004 e che si intendono qui per integralmente trascritti avente per oggetto il provvedimento di revoca delle delibere impugnate nel presente giudizio, l’associazione in epigrafe, che ha come scopo statutario quello di tutelare, anche in sede giurisdizionale, i diritti e gli interessi dei subacquei ed uno degli associati in proprio che ha un interesse al presente procedimento in quanto, subacqueo ed immergendosi anche in Capraia volendo usufruire di barche da crociera o con base sul continente, è direttamente pregiudicato dal provvedimento impugnato (ma ciò solo per economia processuale potendosi avere senza difficoltà centinaia se non migliaia di adesioni al presente intervento) si trovano nella necessità di intervenire anche nel presente procedimento, a fianco della ricorrente.

Lo stesso Collegio giudicante ha in carico anche il giudizio R.G. 1224/2003 per cui è stata fissata l’udienza del 22 ottobre 2004 ed è ovvio che tale giudizio, trattando della legittimità del provvedimento di revoca dei provvedimenti impugnati nel presente giudizio, è del tutto pregiudiziale a quest’ultimo.

Si prospettano quindi due strade, rimettendosi per ciò alla decisione del Collegio: o rinviare la decisione del presente procedimento alla definizione dell’altro, dato che in caso di rigetto del ricorso del Comune di Capraia nell’altro procedimento, questo diverrebbe del tutto inutile,  oppure riunire i due giudizi.

Pur auspicando che non occorra entrare nel merito del presente giudizio per  l’intervenuto riconoscimento della legittimità della revoca dei provvedimenti impugnati si osserva, oltre quanto esposto dalla ricorrente e del tutto condivisibile che il Parco, rappresentato dall’Avvocatura,  nella memoria presentata nel procedimento 1224/2004 (all. 3) ha riconosciuto che “una nuova considerazione delle condizioni di fatto sconsigliavano l’adozione di ogni provvedimento al riguardo e rendevano necessaria la revoca de quo in attesa che la materia potesse essere più opportunamente regolamentata con il contributo di tutti i soggetti interessati”.

L’autorità emittente degli atti qui impugnati ha quindi riconosciuto il proprio errore e che non c’era alcuna esigenza di una pseudo tutela dell’ambiente (nessuna prova, peraltro inesistente. è stata mai fornita di ciò ma anzi si è prodotta una ingente documentazione che i subacquei escursionisti non danneggiano un ambiente in cui tra l’altro altri soggetti, compreso l’intervenuto Comune, Sindaco in testa, esercitano addirittura attività di pesca), che legittimasse tali provvedimenti, tant’è che non ha preso alcuna iniziativa per le altre zone 2 del parco, giuridicamente identiche a quelle insistenti nel Comune di Capraia.

Tale comportamento può essere interpretato come un atto di autotutela che riconosce la fondatezza del ricorso introduttivo del presente giudizio e realizza in più un motivo di illegittimità sopravvenuta del provvedimento per riconosciuta carenza, sia iniziale che successiva, da parte dell’ente emanante dei suoi presupposti.

Si spera che l’On. Tribunale adito farà giustizia dell’assurda situazione che si è venuta a creare nell’Isola di Capraia e che vede un subacqueo “forestiero” costretto, se vuole fare un’immersione (normalmente della durata di una quarantina di minuti) nei fondali prospicienti l’isola oggetto della delibera revocata (con un minimo tragitto in barca considerata la dimensione dell’isola e l’uso di una bombola), a pagare la somma di € 38  all’unico – e secondo le delibere impugnate nel presente giudizio non ce ne possono essere altri -  diving – centro di immersioni esistente sull’isola, oltre il costo del traghetto e di altri servizi a terra (per fare un confronto con un’altra isola simile, a Lampedusa, ma con molti più diving fra i quali scegliere in regime di concorrenza, le immersioni singole costano circa € 31 e se se ne fanno due in full day € 58).

Già nel documento n. 1 si è già dimostrato ampiamente come la tutela ambientale vantata dal ricorrente Comune, che continua ad organizzare annualmente in parte delle acque soggette a tutela ed oggetto delle delibere per cui è causa, la gara di pesca al totano (la prossima il 31 ottobre 2004 sito internet www.sagradeltotano.it),   sia solo un mero pretesto.

Infatti attualmente nelle acque oggetto della delibere non solo si svolge  e si svolgerà (a prescindere dall’esito del presente giudizio) attività di pesca ma è anche possibile effettuare immersioni ricreative di tipo escursionistico purché si paghi un balzello non indifferente all’unica struttura di immersioni locale e ad altri imprenditori locali (per gli altri servizi).

E’ questo ahimè l’unico interesse del Comune sotteso all’intervento ad opponendum nel presente procedimento, dato che con i provvedimenti oggetto del presente giudizio non si ha alcun effetto sull’impatto ambientale delle attività consentite che non vengono vietate tout court (né lo potrebbero) ma unicamente riservate agli imprenditori locali (e neanche a tutti quelli futuri data la riserva ai centri – cioè uno -  di immersione esistenti al 1 gennaio 2003 sull’isola).

Tra l’altro il Comune fa finta di dimenticare, citando del tutto a sproposito il principio di prevenzione, che la tutela ambientale assoluta delle acque prospicienti l’isola è garantita dall’istituzione della zona 1 (dove sono vietate tutte le attività antropiche con pochissime eccezioni, ad esempio le immersioni subacquee per motivi di ricerca e studio autorizzate dall’Ente parco), mentre nella zona 2 (che si ripete è l’unica oggetto delle delibere) le attività vietate o da limitare sono espressamente indicate nell’art. 3 dell’all. A (misure di salvaguardia) Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996 Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano che non menziona affatto le immersioni subacquee, che sono quindi del tutto lecite e permesse senza possibilità oltretutto di essere regolamentate restrittivamente.

In altre parole, nella zona 2 le immersioni non possono essere vietate o ristrette, non essendo ricomprese nella attività vietate dall’art. 3 del decreto istitutivo ma anzi vanno promosse ed incentivate, come peraltro avviene in tutti i parchi marini del mondo, ai sensi dell’art. 2 del decreto stesso essendo attività ricreative compatibili !

E’ evidente a questo punto la violazione di legge e l’eccesso di potere del parco, ormai riconosciuti anche da quest’ultimo che, per bocca dell’Avvocatura dello Stato (doc. 3), da atto che comunque non esiste alcuna situazione che mette in pericolo la tutela dell’ambiente.

Tant’è che nelle altre zone 2 del parco, identiche giuridicamente a Capraia,, ad esempio Giannutri, mancando un operatore locale “forte” da favorire, è possibile per chiunque svolgere escursioni subacquee che, come tali, non danneggiano affatto l’ambiente.

Infatti l’Ente Parco non poteva e non può in alcun modo limitare le immersioni subacquee escursionistiche in zona 2 dato che manca, dalla legge quadro e dal decreto istitutivo, ogni sua potestà al proposito essendo stata fatta la valutazione della attività da vietare o regolamentare restrittivamente già a livello normativo nelle misure di salvaguardia.

Il tentativo favorito dal Comune ed avallato, solo in un primo momento, dall’Ente Parco, di privilegiare realtà imprenditoriali locali a carico della generalità degli utenti deve quindi essere stroncato in radice, come ritenuto oltre che da Tar Sardegna n. 1120/2002 citata nell’intervento, anche recentissimamente da Tar Sardegna 594/2004 che, sempre con riferimento al Parco della Maddalena, ha ritenuto illegittimo (il provvedimento era già stato modificato ma c’era comunque interesse alla pronuncia) “il provvedimento emanato per l’anno 2000, ancora in vigore al momento dell’adozione dell’impugnato diniego, nella parte in cui (art. 27) consente il rilascio di autorizzazioni esclusivamente in favore di operatori residenti, e con sede in La Maddalena, alla data del 31/12/1995” ritenendo che “l’istituzione del Parco, con il conseguente assoggettamento della popolazione a regime vincolistico di vario contenuto, giustifica l’adozione di misure di favore per i residenti, a condizione che queste siano logiche e non meramente discriminatorie.   Alla luce degli affermati principi, invero, il carattere discriminatorio dell’impugnato art. 27 emerge con chiarezza, in quanto per l’anno in discussione è stata esclusa ogni possibilità di operare per tutti gli imprenditori non residenti nel Comune di la Maddalena.     In realtà, come giustamente sottolineato dai ricorrenti, l'Ente Parco ha seguito principi del tutto opposti a quelli affermati dal Tribunale, in quanto con l’art. 27 impugnato ha stabilito una riserva assoluta di attività imprenditoriale in favore dei residenti nel Comune di la Maddalena in un settore economico diverso da quello nel quale tale privativa è ammessa dalle misure di salvaguardia per l’istituzione del parco, e comprimendo l’attività dei non residenti in termini irragionevoli.”.

Si osserva inoltre come la decisione che l’On. Tribunale prenderà non riguarda solo Capraia, ma tutte le isole del parco: se assurdamente le delibere impugnate verranno ritenute legittime allora in tutte le isole e non solo si creeranno dei monopoli locali, liberi di taglieggiare gli utenti; se invece, come giusto e corretto, le delibere verrano ritenute illegittime si impediranno in radice, con un autorevole precedente, anche futuri tentativi di questo tipo !