IN FATTO E DIRITTO
A seguito delle
vicende ben note e riassunte nell’atto di intervento (all. 1) e nella memoria
(all. 2) presentati nel giudizio R.G. 1224/2003 udienza 22 ottobre 2004 e che
si intendono qui per integralmente trascritti avente per oggetto il
provvedimento di revoca delle delibere impugnate nel presente giudizio, l’associazione
in epigrafe, che ha come scopo statutario quello di tutelare, anche in sede
giurisdizionale, i diritti e gli interessi dei subacquei ed uno degli associati
in proprio che ha un interesse al presente procedimento in quanto, subacqueo ed
immergendosi anche in Capraia volendo usufruire di barche da crociera o con
base sul continente, è direttamente pregiudicato dal provvedimento impugnato (ma
ciò solo per economia processuale potendosi avere senza difficoltà centinaia se
non migliaia di adesioni al presente intervento) si trovano nella necessità di
intervenire anche nel presente procedimento, a fianco della ricorrente.
Lo stesso Collegio
giudicante ha in carico anche il giudizio R.G. 1224/2003 per cui è stata
fissata l’udienza del 22 ottobre 2004 ed è ovvio che tale giudizio, trattando
della legittimità del provvedimento di revoca dei provvedimenti impugnati nel
presente giudizio, è del tutto pregiudiziale a quest’ultimo.
Si prospettano
quindi due strade, rimettendosi per ciò alla decisione del Collegio: o rinviare
la decisione del presente procedimento alla definizione dell’altro, dato che in
caso di rigetto del ricorso del Comune di Capraia nell’altro procedimento,
questo diverrebbe del tutto inutile, oppure
riunire i due giudizi.
Pur auspicando che
non occorra entrare nel merito del presente giudizio per l’intervenuto riconoscimento della legittimità
della revoca dei provvedimenti impugnati si osserva, oltre quanto esposto dalla
ricorrente e del tutto condivisibile che il Parco, rappresentato
dall’Avvocatura, nella memoria
presentata nel procedimento 1224/2004 (all. 3) ha riconosciuto che “una nuova
considerazione delle condizioni di fatto sconsigliavano l’adozione di ogni
provvedimento al riguardo e rendevano necessaria la revoca de quo in attesa che la materia potesse essere più opportunamente
regolamentata con il contributo di tutti i soggetti interessati”.
L’autorità emittente
degli atti qui impugnati ha quindi riconosciuto il proprio errore e che non
c’era alcuna esigenza di una pseudo tutela dell’ambiente (nessuna prova,
peraltro inesistente. è stata mai fornita di ciò ma anzi si è prodotta una
ingente documentazione che i subacquei escursionisti non danneggiano un ambiente
in cui tra l’altro altri soggetti, compreso l’intervenuto Comune, Sindaco in
testa, esercitano addirittura attività di pesca), che legittimasse tali
provvedimenti, tant’è che non ha preso alcuna iniziativa per le altre zone 2
del parco, giuridicamente identiche a quelle insistenti nel Comune di Capraia.
Tale comportamento
può essere interpretato come un atto di autotutela che riconosce la fondatezza
del ricorso introduttivo del presente giudizio e realizza in più un motivo di
illegittimità sopravvenuta del provvedimento per riconosciuta carenza, sia
iniziale che successiva, da parte dell’ente emanante dei suoi presupposti.
Si spera che l’On.
Tribunale adito farà giustizia dell’assurda situazione che si è venuta a creare
nell’Isola di Capraia e che vede un subacqueo “forestiero” costretto, se vuole
fare un’immersione (normalmente della durata di una quarantina di minuti) nei
fondali prospicienti l’isola oggetto della delibera revocata (con un minimo
tragitto in barca considerata la dimensione dell’isola e l’uso di una bombola),
a pagare la somma di € 38 all’unico – e secondo le delibere impugnate
nel presente giudizio non ce ne possono essere altri - diving – centro di immersioni esistente
sull’isola, oltre il costo del traghetto e di altri servizi a terra (per fare
un confronto con un’altra isola simile, a Lampedusa, ma con molti più diving
fra i quali scegliere in regime di concorrenza, le immersioni singole costano
circa € 31 e se se ne fanno due in full day € 58).
Già nel documento n.
1 si è già dimostrato ampiamente come la tutela ambientale vantata dal
ricorrente Comune, che continua ad organizzare annualmente in parte delle acque
soggette a tutela ed oggetto delle delibere per cui è causa, la gara di pesca
al totano (la prossima il 31 ottobre 2004 sito internet www.sagradeltotano.it), sia solo un mero pretesto.
Infatti attualmente
nelle acque oggetto della delibere non solo si svolge e si svolgerà (a prescindere dall’esito del
presente giudizio) attività di pesca ma è anche possibile effettuare immersioni
ricreative di tipo escursionistico purché si paghi un balzello non indifferente
all’unica struttura di immersioni locale e ad altri imprenditori locali (per
gli altri servizi).
E’ questo ahimè
l’unico interesse del Comune sotteso all’intervento ad opponendum nel presente procedimento, dato che con i
provvedimenti oggetto del presente giudizio non si ha alcun effetto
sull’impatto ambientale delle attività consentite che non vengono vietate tout
court (né lo potrebbero) ma unicamente riservate agli imprenditori locali (e
neanche a tutti quelli futuri data la riserva ai centri – cioè uno - di immersione
esistenti al 1 gennaio 2003 sull’isola).
Tra l’altro il Comune
fa finta di dimenticare, citando del tutto a sproposito il principio di
prevenzione, che la tutela ambientale assoluta delle acque prospicienti l’isola
è garantita dall’istituzione della zona 1 (dove sono vietate tutte le attività
antropiche con pochissime eccezioni, ad esempio le immersioni subacquee per
motivi di ricerca e studio autorizzate dall’Ente parco), mentre nella zona 2 (che si ripete è l’unica
oggetto delle delibere) le attività vietate o da limitare sono
espressamente indicate nell’art. 3 dell’all. A (misure di salvaguardia) Decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996 Istituzione dell'Ente Parco
nazionale dell'arcipelago Toscano che non menziona affatto le immersioni
subacquee, che sono quindi del tutto lecite e permesse senza possibilità
oltretutto di essere regolamentate restrittivamente.
In altre parole, nella zona 2 le immersioni
non possono essere vietate o ristrette, non essendo ricomprese nella attività
vietate dall’art. 3 del decreto istitutivo ma anzi vanno promosse ed incentivate,
come peraltro avviene in tutti i parchi marini del mondo, ai sensi dell’art. 2
del decreto stesso essendo attività ricreative compatibili !
E’ evidente a questo
punto la violazione di legge e l’eccesso di potere del parco, ormai
riconosciuti anche da quest’ultimo che, per bocca dell’Avvocatura dello Stato
(doc. 3), da atto che comunque non esiste alcuna situazione che mette in
pericolo la tutela dell’ambiente.
Tant’è che nelle
altre zone 2 del parco, identiche giuridicamente a Capraia,, ad esempio
Giannutri, mancando un operatore locale “forte” da favorire, è possibile per
chiunque svolgere escursioni subacquee che, come tali, non danneggiano affatto
l’ambiente.
Infatti l’Ente Parco non poteva e non può in
alcun modo limitare le immersioni subacquee escursionistiche in zona 2 dato che
manca, dalla legge quadro e dal decreto istitutivo, ogni sua potestà al
proposito essendo stata fatta la valutazione della attività da vietare o
regolamentare restrittivamente già a livello normativo nelle misure di
salvaguardia.
Il tentativo
favorito dal Comune ed avallato, solo in un primo momento, dall’Ente Parco, di
privilegiare realtà imprenditoriali locali a carico della generalità degli
utenti deve quindi essere stroncato in radice, come ritenuto oltre che da Tar
Sardegna n. 1120/2002 citata nell’intervento, anche recentissimamente da Tar Sardegna 594/2004 che, sempre con
riferimento al Parco della Maddalena, ha ritenuto illegittimo (il provvedimento
era già stato modificato ma c’era comunque interesse alla pronuncia) “il
provvedimento emanato per l’anno 2000, ancora in vigore al momento
dell’adozione dell’impugnato diniego, nella parte in cui (art. 27) consente il
rilascio di autorizzazioni esclusivamente in favore di operatori residenti, e
con sede in La Maddalena, alla data del 31/12/1995” ritenendo che
“l’istituzione del Parco, con il conseguente assoggettamento della popolazione
a regime vincolistico di vario contenuto, giustifica l’adozione di misure di
favore per i residenti, a condizione che queste siano logiche e non meramente
discriminatorie. Alla luce degli affermati principi, invero,
il carattere discriminatorio dell’impugnato art. 27 emerge con chiarezza, in
quanto per l’anno in discussione è stata esclusa ogni possibilità di operare
per tutti gli imprenditori non residenti nel Comune di la Maddalena. In realtà,
come giustamente sottolineato dai ricorrenti, l'Ente Parco ha seguito principi
del tutto opposti a quelli affermati dal Tribunale, in quanto con l’art. 27
impugnato ha stabilito una riserva assoluta di attività imprenditoriale in
favore dei residenti nel Comune di la Maddalena in un settore economico diverso
da quello nel quale tale privativa è ammessa dalle misure di salvaguardia per
l’istituzione del parco, e comprimendo l’attività dei non residenti in termini
irragionevoli.”.
Si osserva inoltre come la decisione che
l’On. Tribunale prenderà non riguarda solo Capraia, ma tutte le isole del parco:
se assurdamente le delibere impugnate verranno ritenute legittime allora in
tutte le isole e non solo si creeranno dei monopoli locali, liberi di
taglieggiare gli utenti; se invece, come giusto e corretto, le delibere verrano
ritenute illegittime si impediranno in radice, con un autorevole precedente,
anche futuri tentativi di questo tipo !