In vista del momento in cui si spera l’On. Tribunale adito farà giustizia dell’assurda situazione che si è venuta a creare nell’Isola di Capraia e che vede un subacqueo “forestiero” costretto, se vuole fare un’immersione (normalmente della durata di una quarantina di minuti) nei fondali prospicienti l’isola oggetto della delibera revocata (con un minimo tragitto in barca considerata la dimensione dell’isola e l’uso di una bombola), a pagare la somma di € 38  all’unico – e secondo la delibera revocata non ce ne possono essere altri -  diving – centro di immersioni esistente sull’isola, oltre il costo del traghetto e di altri servizi a terra (per fare un confronto con un’altra isola simile, a Lampedusa, ma con molti più diving fra i quali scegliere in regime di concorrenza, le immersioni singole costano circa € 31 e se se ne fanno due in full day € 58) non si vuole tediare il Collegio giudicante riportando argomentazioni già contenute nel nostro atto di intervento che quindi si intende richiamato in toto.

In questa memoria si svolgeranno solo alcune considerazioni a mera integrazione di quanto già scritto nell’atto di intervento auspicando di aver già dimostrato ampiamente come la tutela ambientale vantata dal ricorrente Comune, che continua ad organizzare annualmente in parte delle acque soggette a tutela ed oggetto della delibera per cui è causa, la gara di pesca al totano (la prossima il 31 ottobre 2004 sito internet www.sagradeltotano.it),   sia solo un mero pretesto.

Infatti attualmente nelle acque oggetto della delibera revocata dal provvedimento impugnato non solo si svolge  e si svolgerà (a prescindere dall’esito del presente giudizio) attività di pesca ma è anche possibile effettuare immersioni ricreative di tipo escursionistico purché si paghi un balzello non indifferente all’unica struttura di immersioni locali e ad altri imprenditori locali (per gli altri servizi).

E’ questo ahimè l’unico interesse del Comune sotteso all’impugnazione del provvedimento di revoca, dato che con il provvedimento revocato non si ha alcun effetto sull’impatto ambientale delle attività consentite che non vengono vietate tout court (né lo potrebbero) ma riservate agli imprenditori locali (e neanche a tutti quelli futuri data la riserva ai centri – cioè uno -  di immersione esistenti al 1 gennaio 2003 sull’isola).

Tra l’altro il Comune fa finta di dimenticare, citando del tutto a sproposito il principio di prevenzione, che la tutela ambientale assoluta delle acque prospicienti l’isola è garantita dall’istituzione della zona 1 (dove sono vietate tutte le attività antropiche con pochissime eccezioni, ad esempio le immersioni subacquee per motivi di ricerca e studio autorizzate dall’Ente parco), mentre nella zona 2 (che si ripete è l’unica oggetto dell’delibera revocata) le attività vietate o da limitare sono espressamente indicate nell’art. 3 dell’all. A (misure di salvaguardia) Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996 Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano che non menziona affatto le immersioni subacquee, che sono quindi del tutto lecite e permesse senza possibilità oltretutto di essere regolamentate restrittivamente.

In altre parole, nella zona 2 le immersioni non possono essere vietate o ristrette, non essendo ricomprese nella attività vietate dall’art. 3 del decreto istitutivo ma anzi vanno promosse ed incentivate ai sensi dell’art. 2 del decreto stesso essendo attività ricreative compatibili !

Era evidente a questo punto la violazione di legge e l’eccesso di potere del parco, corretti solo con la revoca del provvedimento, ad istanza non solo di altri operatori economici non dell’isola, ma anche dei liberi subacquei e di moltissimi altri subacquei italiani, revoca però assurdamente impugnata nel presente procedimento, con i falsi presupposti di fatto che si sono evidenziati nell’atto di intervento, dal Comune di Capraia Isola.

Lo stesso Ente Parco, per bocca dell’Avvocatura dello Stato, da atto nel presente procedimento che la revoca di quella delibera palesemente illegittima c’è stata, a parte l’illegittimità stessa, anche perché “una nuova considerazione delle condizioni di fatto sconsigliavano l’adozione di ogni provvedimento al riguardo e rendevano necessaria la revoca de quo in attesa che la materia potesse essere più opportunatamente regolamentata con il contributo di tutti i soggetti interessati”.

Tant’è che nelle altre realtà del parco interessate dalla  delibera revocata, ad esempio Giannutri, quest’ultima non è mai stata attuata (mancando un operatore locale “forte” da favorire) ed al momento nelle zone 2 dell’isola (al contrario delle zone 2 dell’isola di Capraia, con regolamentazione giuridica identica) è possibile per chiunque svolgere escursioni subacquee che non danneggiano affatto l’ambiente.

Infatti l’Ente Parco non poteva e non può in alcun modo limitare le immersioni subacquee escursionistiche in zona 2 dato che manca, dalla legge quadro e dal decreto istitutivo, ogni sua potestà al proposito essendo stata fatta la valutazione della attività da vietare o regolamentare restrittivamente già a livello normativo nelle misure di salvaguardia.

Il tentativo favorito dal Comune ed avallato, solo in un primo momento, dall’Ente Parco, di privilegiare realtà imprenditoriali locali a carico della generalità degli utenti deve quindi essere stroncato in radice, come ritenuto oltre che da Tar Sardegna n. 1120/2002 citata nell’intervento, anche recentissimamente da Tar Sardegna 594/2004 che, sempre con riferimento al Parco della Maddalena, ha ritenuto illegittimo (il provvedimento era già stato modificato ma c’era comunque interesse alla pronuncia) “il provvedimento emanato per l’anno 2000, ancora in vigore al momento dell’adozione dell’impugnato diniego, nella parte in cui (art. 27) consente il rilascio di autorizzazioni esclusivamente in favore di operatori residenti, e con sede in La Maddalena, alla data del 31/12/1995” ritenendo che “l’istituzione del Parco, con il conseguente assoggettamento della popolazione a regime vincolistico di vario contenuto, giustifica l’adozione di misure di favore per i residenti, a condizione che queste siano logiche e non meramente discriminatorie.   Alla luce degli affermati principi, invero, il carattere discriminatorio dell’impugnato art. 27 emerge con chiarezza, in quanto per l’anno in discussione è stata esclusa ogni possibilità di operare per tutti gli imprenditori non residenti nel Comune di la Maddalena.     In realtà, come giustamente sottolineato dai ricorrenti, l'Ente Parco ha seguito principi del tutto opposti a quelli affermati dal Tribunale, in quanto con l’art. 27 impugnato ha stabilito una riserva assoluta di attività imprenditoriale in favore dei residenti nel Comune di la Maddalena in un settore economico diverso da quello nel quale tale privativa è ammessa dalle misure di salvaguardia per l’istituzione del parco, e comprimendo l’attività dei non residenti in termini irragionevoli.”.

Si osserva inoltre come la decisione che l’On. Tribunale prenderà non riguarda solo Capraia, ma tutte le isole del parco: se la revoca della delibera verrà ritenuta illegittima allora in tutte le isole e non solo si creeranno dei monopoli locali, liberi di taglieggiare gli utenti; se invece la revoca verrà ritenuta legittima si impediranno in radice, con un autorevole precedente, anche futuri tentativi di questo tipo !

Solo per scrupolo difensivo si osserva che sia l’Associazione che i due aderenti persone fisiche che hanno agito in proprio sono legittimati all’intervento del presente giudizio in quanto portatori di interessi (all’immersione senza doversi affidare all’unico diving locale) direttamente tutelati dal provvedimento di revoca della precedente illegittima delibera oggi impugnata dal Comune.