LETTERA APERTA ALLE CAPITANERIE DI PORTO

 

Prendiamo l’occasione dell’emanazione dell’ordinanza n. 189 del 20 dicembre 2003 dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano http://www.liberisub.it/ord1892003.htm sull’attività subacquea per alcune considerazioni di carattere tecnico-giuridico, fermo restando che abbiamo apprezzato lo sforzo di semplificazione ed alcune modifiche alla precedente ordinanza riguardante la stessa materia.

Alcune delle osservazioni che seguiranno potranno essere più facilmente comprese dopo la lettura del saggio sugli aspetti giuridici dell’attività subacquea presente sul nostro sito web http://www.liberisub.it/attivita.htm

Siamo innanzitutto d’accordo in linea di principio sulla netta distinzione operata dall’ordinanza tra immersioni guidate ed attività subacquea svolta da privati, anche se riteniamo che la vera distinzione, in termini di disciplina, debba più propriamente operarsi fra immersioni guidate e didattiche da una parte ed immersioni non guidate dall’altra, intese queste ultime come le immersioni che vengono effettuate da singoli o gruppi di sub senza avvalersi dell’opera di una guida o di un istruttore in acqua ma potendosi anche avvalere dei servizi di un centro di immersioni professionale limitatamente al solo supporto logistico di superficie (cfr. qui http://www.liberisub.it/scarico.htm un modello contrattuale utilizzabile in quest’ultimo caso).

Le ordinanze dovrebbero quindi prevedere esplicitamente anche quest’ultimo caso per cui deve sussistere l’obbligo del centro di immersioni di avere le dotazioni di sicurezza previste, ma la conduzione delle immersioni in acqua è lasciata liberamente ai clienti.

La presenza di particolari dotazioni di sicurezza e prescrizioni particolari deve essere relativa alle sole immersioni guidate in senso proprio ed alle imbarcazioni utilizzate dai centri immersione, anche se potrebbe essere opportuno per le immersioni libere consigliare in generale che sia disponibile nei pressi del luogo di immersione almeno una bombola di ossigeno di minimo 3 litri.

Per evitare abusi l’obbligo di munirsi delle necessarie dotazioni dovrebbe essere esteso alle imbarcazioni a noleggio adibite abitualmente ad attività subacquea (rimanendo l’imbarcazione nella disponibilità del noleggiante che si obbliga a condurre quella data navigazione) ed effettuati controlli sul fatto che le imbarcazioni per cui invece è stato concluso un contratto di locazione (in cui l’unità passa in godimento autonomo del conduttore) per immersioni libere siano effettivamente condotte in locazione e non mascherino invece una attività di centro di immersione.

Non possiamo invece condividere l’ordinanza nella parte (artt. A4, A.8, B.4, B.6) in cui prevede per le sole immersioni guidate che l’accompagnatore deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una della Federazioni/Imprese/Associazioni generalmente riconosciute ed operare e rispettare i limiti di brevetto suoi e dei partecipanti e che l’istruttore debba rispettare le modalità stabilite sempre da una delle predette Federazioni/Imprese/Associazioni generalmente riconosciute.

Ciò in quanto al momento (con la sola eccezione della Regione Liguria dove però la legge regionale, non prevedendo controlli nel merito, è fortemente sospettata di incostituzionalità: cfr il saggio sopra citato) non esiste sul territorio nazionale nessuna Federazione, Impresa o Associazione riconosciuta come abilitata, sul piano strettamente giuridico, a dettare norme tecniche di comportamento per l’attività subacquea.

Anzi le numerose didattiche esistenti usano standard talora assai diversi e comunque senza alcun controllo di un ente pubblico che abbia la potestà di certificarne l’estensibilità alla generalità dei consociati. Anche quando tali standard siano condivisibili ed abbiano una loro logica, quest’ultima è limitata ad un ambito esclusivamente didattico.

Senza menzionare casi in cui le didattiche attualmente esistenti (ma se ne possono aggiungere tranquillamente di nuove non essendoci alcun limite) sono in disaccordo fra loro, facciamo l’esempio di un corso di primo livello dove è (quasi) generalmente accettato di rimanere su di una profondità di 18 metri (e non certo perché questo numero abbia una valenza particolare ma solo perché è la risultante di una conversione in metri fatta rispetto a tabelle di immersione di derivazione statunitense) e dove il limite didattico è appunto fissato a 18 metri.

Tutti i subacquei sanno che un sub con un addestramento ed una esperienza di quel tipo, dopo aver fatto diverse immersioni ed essersi impratichito con tale attività può tranquillamente scendere anche di qualche decina di metri sotto quel limite senza alcun problema e soprattutto senza essere costretto a pagare per fare un ulteriore corso.

In ogni caso sarebbe assurdo sanzionare la guida che, con l’accordo del cliente munito di brevetto di primo grado, abbia pianificato una immersione a 22, 23 metri, situazione in sé non dissimile da un’immersione a 18 metri.

Siamo quindi del parere che tali disposizioni siano viziate da assoluta illegittimità (che sicuramente darà adito a numerosi contenziosi nel caso siano comminate sanzioni).

Inoltre per l’attività subacquea non sussistono esigenze come quelle che impongono il possesso di una patente nautica (obbligo peraltro che può essere imposto solo da una legge e non da un’ordinanza) ed anche in quest’ultimo caso non c’è nessun obbligo di frequentare corsi privati per ottenerla.

Riteniamo invece corretto che l’ordinanza, pur essendo relativa alla Toscana, non menzioni tra i requisiti delle guide l’essere una Guida ambientale ai sensi della l. reg. Toscana 3 aprile 2000, n. 42 in quanto non solo tale legge, di fonte di grado superiore, si applica comunque nei casi da essa previsti e non ha bisogno di alcun richiamo, ma non comprende tutta la tipologia di immersioni subacquee guidate che possono essere anche effettuate per allenamento (e quindi a fini sportivi) e non solo “allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale”, scopo che delimita l’ambito di applicabilità della legge regionale.

Altra previsione che non riteniamo legittima è quella della limitazione delle immersioni guidate solo a Società, Circoli Sportivi, Associazioni e Imprese, dimenticando che nulla vieta (e non potrebbe farlo un’ordinanza violando norme di grado superiore) che una tale attività venga effettuata professionalmente (nell’ambito di una prestazione di lavoro autonomo e non di impresa) o occasionalmente da un privato fuori da un’attività imprenditoriale a meno che tali casi non vengano ricompresi nell’attività subacquea svolta dai privati (ma in tal caso sarebbe assurdo non assoggettare i singoli che svolgono l’attività in maniera professionale agli stessi obblighi previsti per le imprese).

Per il resto, seguendo l’ordine del testo dell’ordinanza:

a)     non si capisce all’art. A.4 il significato dell’espressione “assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l’attività svolta”, considerato che le responsabilità di una guida in caso di incidente possono essere varie a secondo degli obblighi contrattualmente stabiliti ed il minimo è quello di fare da mero battistrada (cfr. il saggio sugli aspetti giuridici degli incidenti subacquei in http://www.liberisub.it/inci.htm) e che comunque tali responsabilità possono desumersi solo da un giudizio ex post e non ex ante in relazione al ruolo formale rivestito;

b)     non si capisce l’utilità della previa informativa (artt. A.8 e B.6)  per le immersioni didattiche che può essere un inutile burocraticismo (non sussistono inoltre analoghe previsioni per corsi di vela o simili);

c)     all’art. C.1 è prevista l’obbligatorietà anche di un autonomo segnale giallo intermittente attaccato al subacqueo. Tale ulteriore segnalazione (rispetto al segnale luminoso giallo intermittente posto in superficie) non è prescritta da alcun norma e comunque non interessa la sicurezza della navigazione (garantita dal segnale principale), non essendo peraltro visibile a giro d’orizzonte dato lo schermo del corpo del subacqueo. Posto che in commercio esistono diversi tipi di segnalatori personali luminosi può essere previsto l’uso di uno di questi indifferentemente;

d)     sempre all’art. C.1 è previsto, anche per le immersioni private, l’obbligo di avere a bordo persona in grado di fornire assistenza. Tale previsione, giusta per le immersioni guidate, comprime ingiustificatamente l’attività dei privati e discrimina senza motivo l’ipotesi in cui sia usata accidentalmente una barca d’appoggio dall’ipotesi in cui essa non sia usata.

De iure condendo ed a proposito di segnalazioni si rappresenta infine la circostanza che per le immersioni con autorespiratore l’obbligo (ineludibile per le immersioni in apnea) di avere un pallone in superficie munito di bandiera con una sagola può costituire un notevole intralcio in immersione e potrebbe essere sostituito, considerato che la fase di risalita dura qualche minuto, dalla facoltà di utilizzare in alternativa un pallone da tenere nella tasca nel gav e lanciare in superficie con apposita sagola prima di iniziare la risalita (in commercio ne esistono dei modelli assai più visibili dei normali palloni, fino a m. 1,80 d’altezza e perfino muniti di strisce riflettenti ed a cui è possibile applicare una bandiera).

Rimaniamo comunque a disposizione per ogni chiarimento e consulenza giuridica riguardante l’attività subacquea.

Con i nostri migliori saluti,

Associazione Italiana Liberi Subacquei (www.liberisub.it)