LA NUOVA LEGGE SULLE
IMMERSIONI RICREATIVE CON APPARECCHI DI RESPIRAZIONE AUSILIARIA
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soggetto a diritto d’autore e non è liberamente riproducibile ma sono ammessi
link. Ogni citazione deve essere riferita a questo sito. Lo scritto verrà
completato e/o integrato nel tempo)
Sommario: Premessa. 1. Ambito di applicazione;
2. Le sanzioni previste dalla nuova legge; 3. Le finalità espressamente enunciate dalla nuova legge; 4. La nuova disciplina generale delle immersioni ricreative con
apparecchi di respirazione ausiliaria; 5. La particolare
responsabilità prevista dal comma 4 dell’art. 10; 6. Le certificazioni mediche; 7. Le
organizzazioni didattiche per le attività subacquee; 8. Gli istruttori e guide.; 9. I centri
di immersione e di addestramento subacqueo.; 10. Le zone di
interesse turistico subacqueo.; 11. La normativa
regionale; 12. I regolamenti delle Aree Marine Protette;
13. Le ordinanze delle Capitanerie
Premessa.
Gli artt. da 8 a 15 della l. 7 maggio 2026, n. 70, entrata in vigore il 10 maggio 2026, hanno innovato profondamente la disciplina giuridica (per quella previgente si veda http://www.liberisub.it/regolamen.htm ) delle immersioni ricreative con autorespiratore in Italia, purtroppo creando più problemi di quanti ne risolvano. Per la genesi di tale normativa e i tentativi di far ragionare il legislatore si rimanda ai relativi lavori preparatori consultabili ai seguenti link https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?tab=datiGenerali&did=59478 e https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?tab=datiGenerali&did=60013
A questo link sono disponibili i documenti presentati dai vari interessati durante le audizioni al Senato https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?tab=docAcquisiti&did=59478
A causa della involuta tecnica legislativa utilizzata il primo problema che si pone all’interprete riguarda l’ambito di applicazione della legge, purtroppo non immediatamente intelligibile in quanto non sussumibile da un solo articolo di essa.
Il primo comma dell’art. 8 infatti sancisce che “il presente capo stabilisce i requisiti e i princìpi fondamentali per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all'attività subacquea a scopo ricreativo” ma in realtà, come si esporrà, l’ambito di applicazione è molto più esteso.
Va innanzitutto sottolineato che lo scopo ricreativo sussume tutte le attività subacquee non propriamente professionali in senso stretto, vale a dire quelle non effettuate dai così detti OTS, operatori tecnici subacquei, che invece trovano la loro principale fonte di regolamentazione nella l. 26 gennaio 2026 n. 9.
Sono quindi comprese anche tutte quelle attività definite impropriamente nella prassi “tecniche” che pur avendo scopo ricreativo sono caratterizzate da particolari attrezzature e tecniche di immersione e che quindi giuridicamente non hanno una disciplina particolare.
L’attività subacquea a scopo ricreativo è definita dal primo comma lettera a) dell’art. 9 come “l'attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersione e di addestramento, finalizzata all'addestramento e allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'esplorazione e l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea”
Il dubbio suscitato dalla parola “autonomamente” sull’applicazione della nuova normativa al di fuori dei centri di immersione e di addestramento è subito fugato dal terzo comma dell’art. 10 che prevede che “le immersioni subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria, svolte da privati e dai soggetti di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, svolte con o senza il supporto di unità di appoggio, sono soggette alle disposizioni del presente capo e alla vigente normativa di settore, ivi compresi gli articoli 90 e 91[1] del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146”
Da ciò si desume che la nuova legge non riguarda solo i centri di immersione e di addestramento subacqueo (e gli istruttori e le guide di cui all’art. 11) ma tutti i subacquei che svolgano immersioni subacquee ricreative con apparecchi di respirazione ausiliaria.
Le immersioni in apnea, pur più pericolose, rimangono quindi escluse da tale regolamentazione.
L’interprete dovrà quindi, per individuare la disciplina applicabile ai singoli subacquei, distinguere le norme di applicazione generale da quelle dirette solo ai centri di immersione e di addestramento, alle guide ed agli istruttori.
Il generico richiamo poi alla “vigente normativa di settore” a meno di non ritenerlo del tutto pleonastico può porre qualche dubbio in tema di abrogazione implicita di norme vigenti che non contrastino irrimediabilmente con la nuova legge.
All’art. 8, primo comma, infine la legge esclude espressamente dalla sua applicazione “le attività sportive subacquee di tipo agonistico” che francamente non si sa quali siano considerato che l’attività subacquea ricreativa con apparecchi di respirazione ausiliaria non è neanche classificabile come sportiva in senso stretto ma al massimo come attività ludico motoria finalizzata al benessere psico fisico, le attività di protezione civile, nonché le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università, istituzioni scientifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati.
Infine “è fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonché delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attività subacquee rivolte alle persone con disabilità”, previsione che però non è una esclusione di tale attività dall’applicabilità della legge ma semplicemente il riconoscimento della possibilità di deroghe parziali, tra l’altro in maniera generica e quindi con la forte possibilità di instaurazione di contenziosi di dubbio esito in caso di contestazioni.
Per quanto ovvio sono poi escluse implicitamente, stante la definizione di cui alla lettera a) del primo comma dell’art. 9, anche le immersioni fatte in ambienti che non siano marini, lacustri e fluviali, come ad esempio le piscine e simili ma anche grotte sommerse non marine, lacustri o fluviali, ad esempio grotte termali.
2.
Le sanzioni previste dalla nuova legge.
Vanno preliminarmente esaminate le sanzioni amministrative introdotte dalla nuova legge in quanto il legislatore pur introducendo numerosi nuovi obblighi si è “dimenticato” di prevedere sanzioni amministrative per la loro violazione. Ricordiamo che per l’art. 1 della l. 24 novembre 1981 n. 689 “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.
Chiaramente rimangono in vigore le sanzioni amministrative già previste, in particolare dal d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 per cui si veda la nota 1, ma per i nuovi obblighi non specificamente sanzionati è esclusa la possibilità di irrogare sanzioni amministrative.
La violazione di tali obblighi può avere quindi solo risvolti di carattere civilistico, nella misura in cui si possano configurare inadempimenti contrattuali o giustificare il ricorso all’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. o penale nella misura in cui possano configurare una colpa dell’agente per violazione di norme e regolamenti quando si verifichi la fattispecie di un delitto colposo (ad esempio omicidio, lesioni personali).
Le nuove sanzioni amministrative introdotte dalla legge sono definite dall’art. 15.
Il nono comma prevede che dette sanzioni “non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o sia punibile con una più grave sanzione amministrativa prevista dalla normativa statale o regionale” ed il settimo comma che “per l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni degli articoli 11 e 12, l'autorità competente è individuata dalla regione nel cui territorio le medesime sono state accertate, nell'ambito delle proprie articolazioni o in altro ente da essa delegato” e che i “proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti alla regione di cui al primo periodo.”
Le violazioni sono accertate “dai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza”.
L’unica nuova sanzione introdotta per i singoli subacquei è quella prevista dal comma cinque per cui “la violazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500”.
Come si esporrà si tratta dell’obbligo di dotarsi di brevetto e del libretto delle immersioni.
Per il resto “l'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 12.000” (primo comma), “l'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo, anche da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, in assenza dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 12.000” (secondo comma) con la previsione che “in caso di reiterazione delle infrazioni di cui ai commi 2 e 3 è disposta la sospensione dell'attività fino a sei mesi, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria.” mentre per i centri “la violazione degli obblighi di cui all'articolo 12, commi 3 e 4” (annotazione dei dati dei subacquei e delle immersioni nei registri) “è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000”.
3.
Le finalità espressamente enunciate dalla nuova
legge.
Venendo in qualche modo meno alla necessità di introdurre norme di facile comprensione il legislatore degli ultimi decenni sente l’esigenza di spiegare quali siano le finalità del suo intervento inserendo articoli di legge di sostanziale nulla efficacia sul piano normativo, salvo costituire elementi per enucleare l’intenzione del legislatore come criterio interpretativo di altre norme contenute nel medesimo provvedimento o costituire elementi di indirizzo per l’emanazione, se autorizzata da norme specifiche, di provvedimenti amministrativi nella materia regolata.
La nuova legge è piena di simili petizioni di principio.
Il quarto comma dell’art. 1 prevede che “La Repubblica tutela e valorizza l'attività subacquea a scopo ricreativo, quale attività in grado di coniugare la scoperta dei fondali marini, lacustri e fluviali con la promozione del patrimonio culturale e naturale sommerso, assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi.”.
Il quinto comma dello stesso articolo che “il presente capo mira a promuovere l'attività subacquea a scopo ricreativo come strumento di sviluppo sostenibile, a favorire la destagionalizzazione, generando benefìci economici e sociali, a garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale, biologico, archeologico e culturale sommerso, anche attraverso la cooperazione tra enti e soggetti competenti, ad assicurare la protezione e la conservazione degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali, prevenendo i danni ambientali derivanti dalle attività subacquee, e a promuovere l'adozione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare”.
Ancora alla lettera a) del primo comma dell’art. 9 viene utilizzata la parola “ecostenibile”, che tanto male non fa.
Per enucleare la nuova normativa generale, cioè applicabile anche al di fuori dei centri e delle immersioni guidate, delle immersioni subacquee ricreative con apparecchi di respirazione ausiliaria occorre partire dall’art. 10.
Il suo primo comma prevede che “le attività di immersione subacquea sono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale e tutela del patrimonio culturale e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea”.
A parte che non si capisce cosa c’entri il CEI, comitato elettrotecnico italiano, con le immersioni subacquee, il legislatore, abdicando alla sua funzione, ha recepito in bianco, cioè senza un preventivo esame di rispondenza ad interessi giuridicamente tutelabili, tutta l’esistente e futura normativa tecnica cd. UNI EN nonché quella emanata da anche al momento sconosciuti enti di normazione di stati membri dell’Unione europea (di conosciuti è ad esempio l’ISO).
Si tratta di enti privati che si sono dati il compito di compilare degli standard tecnici, tra l’altro non sempre condivisibili, nelle più disparate materie, ma quello che importa senza alcun controllo di tipo pubblicistico che ne possa giustificare l’elevazione da norme tecniche ipoteticamente salvo verifica giuridica a costituire buone pratiche a vere e proprie norme giuridiche come ha invece fatto la legge in esame.
Il rinvio in bianco è contenuto (togliendo il riferimento a CEI ed inserendo ISO) nell’art. 9 lettera c) a proposito degli istruttori subacquei, lettera d) a proposito delle guide subacquee; lettera e) per le organizzazioni didattiche per le attività subacquee nel settore turistico ricreativo; lettera f) per i centri di immersione e di addestramento subacqueo.
Pur segnalato il problema il legislatore non ha posto rimedio limitandosi ad un ordine del giorno al Senato, accolto dal Governo, che impegna il Governo “a valutare l'opportunità di prevedere, senza oneri per la finanza pubblica, l'istituzione di un organo consultivo permanente, con funzioni di monitoraggio dell'attività di programmazione ed elaborazione normativa delle norme UNI, CEI e degli altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Ue”
Le conseguenze di un tale rinvio in bianco sono poi aggravate dal fatto che tale normativa non solo non è immediatamente conoscibile ai soggetti che dovrebbero applicarla non essendo pubblicate negli usuali canali previsti per le norme giuridiche ma è anche a pagamento, cioè occorre pagare per averne il testo, sempre sapendo di quale si tratti.
Evidente a questo punto che le norme che prevedono un simile rinvio in bianco siano palesemente incostituzionali per violazione del principio di ragionevolezza sancito dall’art. 3 Cost. che impone al legislatore di emanare norme razionali, logiche ed adeguate rispetto agli obiettivi perseguiti e che non contrastino in modo irrazionale con il sistema giuridico generale.
Allo stato quindi non è solo difficile l’individuazione delle norme applicabili ma è già possibile individuare alcune conseguenze aberranti come per le immersioni in nitrox la necessaria applicazione delle UNI EN 144-3 UNI EN 13949, introdotte a seguito di attività di alcuni interessati produttori del nord Europa che volevano vendere più attrezzature e sostanzialmente finora ignorate in quanto inutili, che prescrivono erogatori dedicati e con filettatura diversa per l’utilizzo del nitrox anche ricreativo (miscele con percentuali di ossigeno superiori al 21% ma sotto al 50%) per cui in tutto il mondo vengono utilizzate le normali attrezzature per l’aria non essendo necessaria attrezzatura dedicata.
In Italia quindi si dovranno cambiare le rubinetterie alle bombole nitrox e si dovrà acquistare un altro costoso erogatore o, come più probabile, rinunciare al nitrox e quindi ad introdurre più sicurezza nell’attività subacquea. Salvo che detti organismi di normazione rinsaviscano e modifichino o eliminino tali norme.
Evidente comunque che tali previsioni della legge costituiscono una mina vagante.
Proseguendo l’esame la legge prevede che i subacquei non devono arrecare danno agli habitat naturali e alle specie protette e che è vietato asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina.
Coloro che svolgono attività subacquea a scopo ricreativo sono inoltre tenuti al rispetto di specifiche linee guida finalizzate a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e garantirne la conservazione. Tali linee guida sono definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e si auspica che saranno ragionevoli, ma anche questo al momento costituisce una incognita che sarebbe stato opportuno non ci fosse.
Al fine di migliorare la sicurezza delle attività subacquee a scopo ricreativo e addestrativo, possono essere utilizzati sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche wireless, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale.
Il terzo comma dell’art. 10 prevede che le immersioni debbano essere svolte in un numero minimo di due persone.
Questa norma lungi dal rendere obbligatorio il sistema di coppia (che è solo uno di quelli teoricamente possibili) vieta però le immersioni in solitario rendendole fuori legge ed indirettamente i corsi ed i brevetti che le prevedano.
Considerato che non c’è alcun interesse pubblico prevalente e che la sicurezza non è incrementata (anzi può essere diminuita se occorre prendersi uno o più compagni sconosciuti o peggio) tenuto conto che può essere ovviato altrimenti ad inconvenienti vari come avere una fonte di gas completamente alternativa ed attrezzatura ridondante tale previsione appare incostituzionale per violazione degli artt. 3, irragionevolezza, e 16 (libertà di circolazione) Cost.
Siamo di fronte ad un vero e proprio eccesso di potere del legislatore.
In tema di sicurezza non si capisce tra l’altro perché il comma 6 dello stesso articolo, peraltro meramente riproduttivo di altra norma già vigente, non abbia esteso l’obbligo di mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo per qualsiasi unità in navigazione.
Da ultimo c’è il problema interpretativo dato dal comma ottavo dell’art. 12 rubricato “Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo” ma sappiamo che la rubrica non ha valore normativo che è indiscutibilmente rivolto al singolo subacqueo, la cui violazione è sancita anche da una sanzione amministrativa non proprio leggera.
Detto comma prevede che “il subacqueo deve essere dotato di brevetto rilasciato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), nonché di libretto delle immersioni, nel quale devono essere annotati, anche in formato digitale: a) le generalità del subacqueo; b) il tipo di brevetto posseduto; c) la data dell'immersione; d) la località dell'immersione; e) l'orario di inizio dell'immersione; f) l'orario di fine dell'immersione; g) il tipo di autorespiratore impiegato; h) la miscela respiratoria utilizzata; i) la profondità massima programmata; l) la profondità massima raggiunta m) la denominazione del centro di immersione e di addestramento subacqueo; n) le generalità dell'istruttore subacqueo o della guida subacquea responsabile dell'immersione; o) la firma del soggetto di cui alla lettera n)”.
Il primo problema interpretativo è se tale norma si applichi solo alle immersioni effettuate in un centro di immersione e di addestramento subacqueo o invece sia di applicazione generale.
Dai lavori preparatori si rileva come l’intenzione del legislatore fosse quella di prevedere generalmente per i singoli subacquei un obbligo di brevetto, cosicché essendo questa l’unica norma che lo prevede è da ritenere che sia di applicazione generale ai sensi del terzo comma dell’art. 10. E così per trascinamento, essendo la stessa la norma, l’obbligo del libretto delle immersioni.
Detto brevetto deve essere rilasciato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b, cioè “un attestato di abilitazione all'immersione subacquea, richiesto da un istruttore subacqueo e rilasciato, in Italia o all'estero, da un'organizzazione didattica per le attività subacquee di cui alla lettera e), oppure internazionalmente riconosciuta”;
A parte gli ulteriori problemi su cosa si possa intendere come “internazionalmente riconosciuta” che è dizione del tutto generica l’interpretazione più attendibile è che per rispettare tale obbligo, si ripete sanzionato amministrativamente, sia necessario un qualsiasi brevetto a prescindere dal grado.
L’operatività nel rispetto dei limiti del brevetto dei partecipanti è infatti prevista dal comma 7 dell’art. 12 unicamente per la guida in una immersione guidata. Non è prevista per i singoli subacquei, tanto meno in una immersione non guidata.
Si ritiene quindi che l’elevazione di una sanzione amministrativa ex art. 15 comma 5 sia illegittima se il subacqueo abbia almeno un brevetto di primo livello a prescindere dalle caratteristiche dell’immersione effettuata.
Per quanto riguarda il libretto delle immersioni, con la precisazione che i requisiti di cui alle lettere m, n ed o non sono necessari per le immersioni svolte al di fuori dei centri e quelli di cui alle lettere n e o non sono necessari per le immersioni non guidate o non di corso, è evidente la violazione della norma è di facile accertamento.
Non si capisce quale sia l’interesse pubblico sottostante a quella che è una inutile complicazione burocratica (con un forte sospetto di irragionevolezza e quindi di incostituzionalità ex art. 3 Cost.) ma per evitare la sanzione dovrebbe essere sufficiente annotare quei dati per le immersioni appena fatte od in corso senza dichiarare di averne fatte altre in Italia dall’entrata in vigore della legge. Un accertamento che si siano fatte immersioni precedenti senza averle annotate nel libretto appare infatti del tutto impossibile, né potrebbe, sempre che sia legittimo farlo, supplire la richiesta di esibizione del log del computer subacqueo posto che le immersioni non immediatamente precedenti potrebbero essere state fatte da altre persone.
Altri problemi che potrebbero esporre alla sanzione sono dati dal fatto che i log elettronici dei programmi interfacciati con il computer subacqueo e gli attuali modelli di logbook non prevedono tutti i dati richiesti dalla legge (in particolare quelli di cui alle lettere g ed i).
Probabilmente proprio su questi aspetti ci saranno i primi contenziosi inutilmente provocati dalla nuova legge.
5.
La particolare responsabilità prevista dal comma
4 dell’art. 10.
Con una disposizione abbastanza innovativa il quarto comma dell’art. 10 prevede che istruttori, guide, organizzazioni didattiche e centri “devono garantire la sicurezza degli utenti durante le attività subacquee, fornendo adeguata assistenza e supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli stessi in merito alla fragilità degli ecosistemi marini e all'importanza della loro conservazione, fornendo informazioni dettagliate al riguardo”.
Quindi un obbligo forte, vale a dire quello di garantire la sicurezza degli utenti durante le attività subacquee fornendo adeguata assistenza e supervisione.
La maggiore novità è l’attribuzione di detta responsabilità anche alle organizzazioni didattiche per cui queste saranno responsabili per standard di corsi e brevetti che anche a posteriori siano ritenuti insicuri.
Il rischio maggiore è una rivisitazione degli standard verso il basso e la castrazione di progetti innovativi che in passato (si pensi a tecniche di derivazione dir all’epoca non codificate da didattiche) hanno apportato notevoli benefici in termini di sicurezza e conoscenza.
Evidente comunque che tale obbligo di garantire la sicurezza va calibrato in relazione alle effettive possibilità di intervento. Sarà massima per la guida subacquea, per cui la relativa attività sarà estremamente onerosa in tal senso e probabilmente ne farà uscire molte dal mercato, specie quelle non retribuite adeguatamente, in quanto presente in tutte le fasi dell’immersione mentre gli istruttori hanno più possibilità di controllare le condizioni generali con cui si svolge l’addestramento.
Sarà minimo per i centri quando viene erogato il solo supporto logistico di superficie per immersioni non guidate in quanto ciò che avviene sott’acqua in quel caso è fuori dalla loro possibilità di controllo.
La legge alla lettera g) dell’art. 11 prevede la necessità di un “certificato medico, in corso di validità, rilasciato con oneri a carico del richiedente ai sensi del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013” unicamente per istruttori e guide.
Si tratta del certificato con validità annuale per l’attività sportiva non agonistica[2], anche se l’attività subacquea non può essere classificata come attività sportiva in questo senso, per cui in mancanza dell’espressa previsione di legge non sarebbe stato necessario.
Questa è l’unica previsione innovativa della legge in materia, mentre per i subacquei, fuori dall’attività di istruttore e guida, non è cambiato nulla rispetto al passato, quindi non è necessario alcun certificato medico.
Ovviamente un periodico check up ed altro sono altamente consigliati ma ciò rientra in quelle attività di medicina preventiva che ognuno dovrebbe effettuare per sé ma che non possono essere imposti.
Ai fini del d.m. 24 aprile 2013 è infatti definita dall’art. 2 comma 1 “amatoriale l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi ” e l’art. 42 bis del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 ha previsto “al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013”.
In considerazione dell’espressa finalità della legge di non gravare i cittadini di ulteriori certificazioni è da ritenere quindi illegittima ogni richiesta di certificazione con le relative conseguenze anche sotto il profilo contrattuale.
Né una tale richiesta, essendo a questo punto contraria a norma imperativa, può rientrare nell’obbligo di garantire la sicurezza dei subacquei.
Inoltre essendo i centri di immersioni aperti al pubblico qualificabili come pubblici esercizi è applicabile l’art. 187 r.d. 6 maggio 1040 n. 635 per cui “Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”.
7.
Le organizzazioni didattiche per le attività
subacquee.
La lettera e) dell’art.
9 definisce come “«organizzazione didattica per le attività subacquee nel
settore turistico e ricreativo»: federazione, confederazione, agenzia
didattica, nazionale o estera, che ha come oggetto sociale principale, ancorché
non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni
subacquee, dal livello iniziale a quello di istruttore subacqueo, nel rispetto
delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili”.
Si noti che la norma pur richiedendo il rispetto delle norme ISO non richiede una certificazione ISO per cui l’unico requisito è quello dell’oggetto sociale (in senso lato) principale oltre a dover rispettare quelle non meglio identificate norme UNI EN ISO e altre normative applicabili che rendono alquanto fumosa la definizione.
Se da un lato ci deve essere una organizzazione dall’altro la forma giuridica è completamente libera.
E’ evidente che una norma così generica, che tra l’altro non prevede alcuna sanzione amministrativa in caso di violazioni, desta parecchie perplessità considerato che a queste organizzazioni di diritto privato, senza alcun controllo di tipo pubblicistico, si è data la potestà di rilasciare brevetti giuridicamente riconosciuti e condizionanti l’attività di guide ed istruttori, oltre che dei singoli subacquei.
Qualora ne venga rilevata l’incostituzionalità per irragionevolezza ex art. 3 Cost. il castello articolato dalla legge cadrebbe dal tetto.
Ai sensi della lettera c) del primo comma dell’art. 9 è “istruttore subacqueo» colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica per le attività subacquee di cui alla lettera e), insegna attività subacquee a scopo ricreativo, anche in modo non esclusivo o non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, e le tecniche dell'immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e specializzazioni, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili”.
Per il quinto comma dell’art. 11 l’istruttore può svolgere anche attività di guida.
Ai sensi della lettera d) del primo comma dell’art. 9 è “«guida subacquea» colui che, in possesso del corrispondente brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili”.
L’art. 11 prevede che:
“1. L'attività
di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta in tutto il
territorio nazionale: a) nei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
b) presso le organizzazioni senza scopo di lucro; c) in modo autonomo.
2. Ai fini
dell'esercizio dell'attività, gli istruttori subacquei e le guide subacquee
devono possedere i seguenti requisiti: a)
maggiore età; b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea ovvero, per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, il
possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alla
normativa nazionale in materia di immigrazione; c) godimento dei diritti civili
e politici; d) fermo restando quanto previsto al comma 3, possesso del brevetto
di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un
apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, da
un'organizzazione didattica subacquea; e) copertura assicurativa individuale,
mediante polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della
copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento
dell'attività; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate
dal centro di immersione e di addestramento subacqueo o dalle associazioni od
organizzazioni presso cui l'istruttore subacqueo o la guida subacquea esercita
la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione; f) copertura assicurativa per i rischi
derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di
istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle
attività svolte; g) certificato medico, in corso di validità, rilasciato con
oneri a carico del richiedente ai sensi del decreto del Ministro della salute
24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.
3. I cittadini
dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o
della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di cui al presente
articolo in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a
svolgere la loro attività in Italia:
a) su base
temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi
del titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; b) in maniera
stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita
in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o
in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n.
206 del 2007.”
Evidente che uno dei punti critici di questa disciplina è il rilascio di una abilitazione professionale da parte di un soggetto privato senza alcun controllo pubblicistico.
Inoltre non vengono previsti massimali per l’obbligo assicurativo.
Il comma quarto dello stesso articolo prevede che “i soggetti di cui al presente articolo hanno l'obbligo di provvedere alla regolare manutenzione delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà in conformità alla normativa vigente e di tenere un registro nel quale sono annotati i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi. Con provvedimento dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro del turismo, sono stabiliti i dettagli tecnici e le modalità inerenti al sistema di certificazione delle attività di collaudo e di manutenzione e all'esercizio delle funzioni di controllo”.
Si noti che la norma è immediatamente applicativa per quanto riguarda l’obbligo di provvedere alla regolare manutenzione delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà mentre per il resto occorrerà attendere l’emanazione del provvedimento attuativo previsto che potrebbe riservare anche spiacevoli sorprese.
Il sesto comma dell’art. 12 prevede che ”il numero massimo di partecipanti simultanei all'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea è di sei subacquei per ogni istruttore o guida” e questa è una norma cogente in termini di sicurezza.
Infine nel caso di immersione guidata ai sensi del comma sette dell’art. 12 la guida deve operare “nel rispetto dei limiti previsti dai brevetti posseduti dai partecipanti e in osservanza della vigente normativa di settore”.
Questa previsione rivolta unicamente alla guida può destare qualche problema applicativo quando, specie per immersioni avanzate, i “limiti” previsti dal brevetto che non sono solo quelli di profondità, siano diversi tra organizzazioni didattiche.
I partecipanti invece per la stessa disposizione “si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla guida”. Qualora non vi si attengano non è prevista alcuna sanzione ma è evidente che la responsabilità della guida viene limitata da tali comportamenti.
9.
I centri di immersione e di addestramento subacqueo.
Ai sensi della lettera f) dell’art. 9 è “«centro di immersione e di addestramento subacqueo» l'impresa o l'organizzazione senza scopo di lucro che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili”.
Il primo grande problema che pone questa disposizione è se servizi specializzati di supporto alla pratica subacquea a scopo ricreativo possano essere erogati anche da altri soggetti.
Viene ad esempio in discussione il servizio di ricarica bombole, attualmente offerto da negozi di subacquea e altri soggetti, che indubbiamente è un servizio specializzato di supporto alla pratica subacquea.
Ma è anche un servizio specializzato di supporto quello diretto all’accompagnamento dei subacquei sul sito di immersione ed il relativo supporto di superficie, a prescindere che l’immersione sia guidata o meno.
Attività queste ultime che oggi possono essere offerte da soggetti ed entità non centri diving (pescatori, armatori di unità a scopo escursionistico, ecc.).
Evidente che se l’interpretazione della legge che tra l’altro sarebbe più aderente all’intenzione del legislatore di regolare esaustivamente la materia sarà quella dell’esclusiva dei centri di immersione e addestramento subacqueo, molte entità attualmente in essere spariranno dal mercato.
Il primo comma dell’art. 12 prevede i seguenti requisiti:
“a) iscrizione
nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura territorialmente competente, mediante presentazione
della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
b) partita IVA;
c) disponibilità
di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
d) disponibilità
di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative
dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilità
di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni
vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di
personale addestrato al primo soccorso;
f) stipulazione
di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della
copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento
dell'attività;
g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.”
Il requisito della lettera c) pone ulteriori problemi interpretativi dato che non è chiaro se debba essere proprio solo dei centri che eroghino, attraverso istruttori, anche attività didattica o di tutti e se in tale ultimo caso debba essere una sede diversa dall’imbarcazione con cui si fanno le immersioni.
Se il centro non ha scopo di lucro l’art. 13 prevede al posto dei primi due requisiti l’atto costitutivo registrato e statuto ed il codice fiscale, mentre gli altri sono identici.
I centri di immersione e di addestramento devono avvalersi di istruttori e guide.,
Possono però erogare il solo servizio di supporto logistico di superficie ai subacquei che lo richiedano al di fuori delle immersioni guidate.
Ai sensi del terzo
comma dell’art. 12 “il responsabile del centro di immersione e di
addestramento subacqueo, o un suo incaricato, prima che abbia inizio
l'immersione, verifica e annota in apposito registro: a) gli estremi del
brevetto posseduto da ciascuno dei partecipanti all'immersione; b) l'orario
d'inizio dell'immersione; c) il nominativo della guida o dell'istruttore
incaricati di guidare le persone nelle diverse fasi dell'immersione”, quest’ultimo
sempre ovviamente che si tratti di immersione di corso o guidata.
Ai sensi del quarto comma dello stesso articolo ”al termine dell'immersione il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, annota inoltre: a) l'orario di fine dell'immersione; b) la profondità massima raggiunta; c) il tipo di autorespiratore impiegato e la miscela respiratoria utilizzata”.
Ai sensi del quinto
comma . “le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono
conservate, a cura del centro di immersione e di addestramento subacqueo, per
un periodo di almeno sei mesi e messe a disposizione delle autorità competenti
nel caso di accertamenti amministrativi o penali”.
Ai sensi del decimo
comma infine “il
centro di immersione e di addestramento subacqueo deve apporre le indicazioni
dei recapiti da contattare per gli interventi di emergenza in luogo visibile a
tutti”
10.
Le zone di interesse turistico subacqueo.
La lettera g) dell’art. 9 definisce” «zona di interesse turistico subacqueo»: un'area marina, lacustre o fluviale caratterizzata da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano la tutela e la promozione”.
L’art. 14 prevede
che “1. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con l'autorità
politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, e con i Ministri
della cultura, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle more dell'adozione di disposizioni organiche che
definiscano la pianificazione degli spazi marittimi, con attenzione anche alle
aree costiere delle isole minori, sono individuate, in conformità alla
pianificazione degli spazi marittimi vigente e in coerenza con la
pianificazione paesaggistica e territoriale regionale, le zone di interesse
turistico subacqueo, in base ai seguenti criteri:
a) «sicurezza»:
presenza di condizioni ambientali favorevoli per le immersioni, tenendo conto
di fattori come l'esistenza di correnti, la visibilità subacquea, la profondità
delle acque e la disponibilità di infrastrutture di soccorso e di monitoraggio;
b) «rilevanza
paesaggistica e faunistica»: presenza di habitat marini con caratteristiche
naturali particolarmente suggestive, ricchi di fauna marina diversificata e
idonei all'osservazione delle diverse specie marine in ambienti naturali, ivi
incluse le acque marine delle isole minori;
c) «rilevanza
archeologica»: presenza di siti sommersi di particolare interesse storico e
culturale, inclusi relitti di navi, strutture portuali antiche, reperti
archeologici e altre testimonianze del passato che contribuiscono alla
conoscenza del patrimonio subacqueo;
d) «rilevanza
culturale»: presenza di aree subacquee legate a tradizioni locali o percorsi
tematici, che promuovono e valorizzano il patrimonio storico-culturale
sommerso.
2. Al fine di
valorizzare le aree marine, lacustri e fluviali caratterizzate da particolari
peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali, il Ministero del
turismo promuove, ferma restando la possibilità di svolgere immersioni private
ove consentite, lo sviluppo di itinerari subacquei da parte dei centri di
immersione e di addestramento subacqueo nelle zone di interesse turistico
subacqueo individuate ai sensi del comma 1.
3. Per garantire
la tutela e la valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo nel
corso del tempo, i centri di immersione e di addestramento subacqueo possono
prestare supporto ai competenti uffici del Ministero della cultura al fine di
tracciare, monitorare e verificare la consistenza dei siti di interesse
turistico subacqueo.
4. Nell'ambito
delle attività di monitoraggio e valorizzazione delle zone di interesse
turistico subacqueo svolte in regime privatistico dai centri di immersione e di
addestramento subacqueo possono essere utilizzati strumenti digitali avanzati,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alle norme
in materia di tutela ambientale.
5. Il Ministro del turismo, sentita l'autorità politica delegata per le politiche del mare, promuove la cooperazione internazionale nel campo dell'attività subacquea a scopo ricreativo, favorendo la condivisione di buone pratiche, esperienze e conoscenze tecniche tra Paesi che ospitano aree marine, lacustri e fluviali di interesse turistico. Il Ministro del turismo, sentiti l'autorità politica delegata per le politiche del mare, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può stipulare accordi di gemellaggio con altri Paesi, al fine di incentivare scambi culturali, scientifici e formativi all'interno di zone di interesse turistico subacqueo.”
In tutta franchezza non sono affatto chiari i rapporti tra tale figura e le aree marine protette. Si vedrà quindi la concreta attuazione di tale norma.
Il comma 2 dell’art. 8 prevede che “le regioni disciplinano le professioni del turismo subacqueo nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal presente capo” e che “le disposizioni del presente capo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.”
Come noto il riparto di competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni è previsto dagli artt. 117, 118, 119 e 120 Cost.
La materia delle professioni è oggetto di legislazione concorrente per cui le regioni possono legiferare in materia salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che spetta allo Stato. Le Regioni non possono quindi istituire professioni non previste dalla legge statale e molte leggi regionali in violazione di questo principio sono state dichiarate incostituzionali, da ultimo quella della Regione Toscana in materia di guide ambientali.
La nuova legge ha previsto le professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea per cui le regioni potranno legiferare in materia e ci potrebbero essere sorprese non sempre piacevoli. Non potranno ovviamente introdurre ulteriori professioni.
12.
I regolamenti delle Aree Marine Protette.
Da verificare l’impatto della nuova legge
13.
Le ordinanze delle Capitanerie
Da verificare l’impatto della nuova legge.
[1] “Art. 90
Mezzi
di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le
unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a
scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e
collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, issano in un
punto ben visibile una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile
ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a
45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza, permanentemente spiegata
e devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:
a) una
bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati,
contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione
notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
b) in
caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in
sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una
stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di
gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di
decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
c)
un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla
norma UNI EN ISO 24803:2018;
d) una
cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del
Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione,
indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
e) un
apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile,
indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
2. Le
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di
una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
Il punto d) è però stato implicitamente modificato dal nono
comma dell’art 12
della nuova legge che prevede che “Ai natanti e alle unità di appoggio alle
immersioni subacquee, anche con riguardo alle dimensioni dell'unità e alla
relativa dotazione dei dispositivi di sicurezza, nonché al personale di bordo
si applicano le disposizioni del codice della nautica da diporto, di cui al
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e dei relativi decreti attuativi.
Il contenuto della cassetta di primo soccorso è disponibile a bordo
dell'imbarcazione e deve essere conforme alle prescrizioni della tabella D di
cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 10 marzo 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2022”.
Art.
91
Segnalazione
1. Il
subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante
una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non
inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di
altezza e 70 centimetri di lunghezza. Se l'immersione avviene oltre i trecento
metri dalla costa, il subacqueo ha l'obbligo di essere assistito da un'unità di
appoggio con presenza a bordo di una persona pronta ad intervenire in caso di
emergenza.
2. In
caso di immersione notturna, le segnalazioni di cui all'articolo 90, comma 1 e
al comma 1 del presente articolo sono costituite da una luce lampeggiante
gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento
metri.
3. In
caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni
subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile autoraddrizzante. di colore ben visibile e munito di sagola
di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso
di separazione dal gruppo.
4.
Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il subacqueo deve operare entro il
raggio di cinquanta metri dalla verticale delle segnalazioni di cui ai commi 1
e 2
5. Le
unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una
distanza non inferiore ai cento metri dalle segnalazioni di posizionamento del
subacqueo. “
Il primo
comma è stato integrato dal nono comma dell’art. 12 della nuova legge che
prevede che “il personale incaricato della guida dell'unità impiegata come
unità di appoggio per il trasferimento al luogo dell'immersione svolta
avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea deve essere a
bordo dell'unità per tutta la durata dell'immersione”.
Si
ricorda inoltre che la violazione di questi articoli è punita dall’art. 53 del D.lgs.
18 luglio 2005, n. 171 comma 7 per cui “chiunque, al di fuori dei casi
previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non osserva una disposizione del presente
codice o del regolamento di attuazione dello stesso o un provvedimento emanato
dall'autorità competente in base al presente codice, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro” con comma
9 sospensione della patente nautica da uno a tre mesi per “chiunque nell'utilizzo di un'unità da
diporto come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo non ha a bordo i previsti mezzi di salvataggio o le dotazioni di
sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso subacqueo” e revoca
della patente (comma 10) “nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9
sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione, la patente
nautica è revocata”. Ricordiamo anche il comma 4 per cui “salvo che il
fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette,
chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di
legge o di regolamento, o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità
competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi
comprese le lagune, delle acque interne e dei porti, ovvero non osserva una
disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della
navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da
diporto la sanzione è ridotta alla metà.”
[2] Ai sensi dell’art. 42 bis del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 comma 2, “I certificati per
l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto
del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di
medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o
dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione
medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del
rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono
dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma,
secondo linee guida approvate
con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità”.