LE ORDINANZE GENERALI SULLA SUBACQUEA DELLE CAPITANERIE DI PORTO

 

Dopo la nostra lettera aperta alle Capitanerie di Porto http://www.liberisub.it/capitanerielettera.htm  a seguito dell’emanazione dell’ordinanza n. 189 del 20 dicembre 2003 dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano http://www.liberisub.it/ord1892003.htm sull’attività subacquea sono intercorsi vari contatti per arrivare ad un nuovo condiviso testo base che tenesse conto delle esigenze dei subacquei.

 

Tale attività è sfociata in una nuova ordinanza, la numero 176 del 2 settembre 2008 http://www.liberisub.it/17608.pdf

 

Dobbiamo innanzitutto ringraziare per la preziosa collaborazione e la comprensione il T.V. (C.P.) Maurizio Dattoli, il Contrammiraglio (C.P.) Sergio Tamantini nonché il Secondo reparto del Comando Generale e lo stesso Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

 

Siamo in particolare soddisfatti del dialogo che in questa ed in altre occasioni si è instaurato e da parte nostra ci siamo impegnati a prestare la massima collaborazione per consulenze relative a regolamentazioni che interessino i subacquei ricreativi in senso lato.

 

Invitiamo quindi i nostri associati e gli altri subacquei ad interessare le altre capitanerie locali perché questo nuovo modello di ordinanza si diffonda al più presto, ovviamente con gli adattamenti che saranno necessari per le specifiche situazioni locali.

 

Di seguito, rimandando alla lettura del testo completo dell’ordinanza, esporremo le principali novità rispetto al vecchio testo.

 

E’ ovviamente rimasta, in quanto effettivamente c’è l’esigenza di una regolamentazione parzialmente diversa anche a tutela dei subacquei cd. consumatori,  la differenza tra attività subacquea svolta completamente da privati per loro conto e servizi prestati da terzi a subacquei.

 

Tale linea di demarcazione è stata più opportunamente tracciata non, come nel passato in base alla particolare natura soggettiva di chi eroga i servizi che poteva dar adito ad elusioni ed abusi, ma in base alla natura contrattuale o meno del servizio prestato.

 

In altre parole la disciplina più specifica si applica tutte le volte in cui ci sia un contratto tra chi eroga il servizio e chi ne usufruisce, quindi anche se il contratto è titolo gratuito.

 

Così come avviene nel contratto di trasporto rimangono fuori le cd. prestazioni di cortesia che, in quanto tali, non hanno natura contrattuale. Ad esempio il caso di chi, avente la disponibilità di una imbarcazione, invita propri amici che effettueranno insieme una immersione ricade nell’attività subacquea svolta da privati (parte C dell’ordinanza) mentre il caso dell’associazione o di altri soggetti che erogano ad associati o a terzi specifici servizi, anche gratuiti, assumendo in tal modo specifiche obbligazioni la cui fonte è il contratto ricade nella più specifica disciplina della parte A e B dell’ordinanza.

 

Uno degli aspetti che ci stava più a cuore e che è stato recepito dall’ordinanza è la previsione, con pari dignità, accanto ai servizi di istruzione e di immersione guidata del servizio di supporto tecnico logistico di superficie per immersioni non guidate.

 

In altre parole i diving (ed altri soggetti) possono su richiesta di subacquei che ritengano di condurre l’immersione in autonomia erogare esclusivamente il supporto tecnico logistico di superficie senza che l’immersione sia guidata.

 

Da tempo avevamo messo sul nostro sito un fac simile di modulo in tal senso: http://www.liberisub.it/scarico.htm

 

A tale proposito l’ordinanza prevede espressamente, come è logico che sia, che nel caso di erogazione del solo servizio di supporto tecnico/logistico di superficie, la conduzione dell’immersione è lasciata alla responsabilità dei subacquei.

 

Siamo inoltre particolarmente soddisfatti che, quasi in contemporanea con l’emissione dell’ordinanza, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, abbia, sia pure con le specificità del caso, sancito con il D.M. 1 luglio 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2008, che anche in un’area marina protetta quale quella di “Portofino” che implica un elevato grado di protezione ambientale sia possibile da parte dei centri di immersione autorizzati ad operare nell’area marina protetta erogare a richiesta il solo supporto tecnico logistico di superficie senza imporre l’uso di una guida.

 

Auspichiamo quindi che la Capitaneria di porto di Genova recepisca al più presto in via generale i principi dell’ordinanza anche per completare quanto fatto dal Ministero limitatamente a Portofino.

 

Riteniamo inoltre a questo punto che non ci siano più ragioni che giustificano l’atteggiamento di alcuni diving di imporre l’immersione guidata anche a subacquei in grado di condurla autonomamente e che ciò possa condurre ad una diminuzione del prezzo base delle immersioni, remunerando separatamente la guida ed in maniera diversa a secondo delle prestazioni che vengano di volta in volta richieste a tale figura professionale che purtroppo negli ultimi tempi ha subito un appiattimento nonostante le responsabilità che si assume.

 

Per quanto riguarda le immersioni di corso e quelle guidate è previsto il possesso da parte dell’istruttore o della guida di un idoneo brevetto, vale a dire della dimostrazione di aver avuto una particolare qualificazione per fare quell’attività. In assenza di norme di legge che diano valore legale a particolari brevetti piuttosto che altri è caduto il riferimento precedente  al rilascio da parte di soggetti “riconosciuti” non si capiva bene da chi.

 

Per le sole immersioni guidate, sia a tutela della guida che dei subacquei, è previsto che debbano essere rispettati i limiti di profondità previsti dal brevetto dei sub guidati (il che implica che quando sia possibile, ad esempio in una immersione in parete, i vari subacquei possano stare a profondità diverse a secondo della loro preparazione e non, come previsto in passato, alla profondità del meno preparato).

 

Il numero dei subacquei che possono essere guidati è stato elevato a 6 (anche in relazione al fatto che molte imbarcazione possono portare 12 subacquei più l’equipaggio) lasciando il precedente limite (5 con buona visibilità e 2 di notte o con cattiva visibilità) solo per i corsi in cui si presuppone che il subacqueo che sta imparando abbia bisogno di maggiore protezione.

 

Per le segnalazioni è stato più correttamente stabilito che il particolare segnale luminoso notturno per le imbarcazioni previsto dal Colreg 72 sia obbligatorio solo nei casi contemplati da tale regolamento e cioè per imbarcazioni superiori a metri 12.

 

L’obbligo di comunicazione via fax alla Sala Operativa delle attività è stato limitato ai soli corsi, sussistendo in tale caso l’esigenza, per motivi operativi, della Capitaneria di conoscere preventivamente  i siti e quando vengono effettuati tali particolari attività.

 

Rimandando alla lettura del provvedimento per le altre differenze e novità segnaliamo che due punti di cui si è discusso sono stati rimessi ad una successiva valutazione tecnica e di opportunità, anche da parte del Secondo Reparto.

 

Il primo riguarda l’obbligo per i privati di avere a bordo persona in grado di fornire assistenza.

 

Tale previsione, giusta e più ampia quando venga erogato un servizio a terzi,  comprime ingiustificatamente l’attività dei privati (che spesso sono presenti sull’imbarcazione solo in 2) e discrimina senza motivo l’ipotesi in cui sia usata accidentalmente una barca d’appoggio dall’ipotesi in cui essa non sia usata.

 

Infatti un conto è prevedere che rimanga qualcuno a bordo per le esigenze della navigazione (ad esempio su una secca in mare aperto), un altro è prevederlo in casi in cui l’imbarcazione può stare alla fonda senza alcuno a bordo (come capita in moltissime immersioni).

 

Anzi tale obbligo, lungi dal comportare un aumento di sicurezza può pregiudicarla essendo i privati in queste situazioni spinti a fare a meno della protezione rappresentata da una imbarcazione immergendosi direttamente da terra o a limitare l’assistenza in acqua.

 

Auspichiamo quindi che la valutazione tecnica in corso sia di tale avviso.

 

Il secondo punto riguarda il fatto che per  le immersioni con autorespiratore, in cui ci si allontana quasi sempre dai 50 metri del segnale fisso posto sull’imbarcazione o in acqua,  l’obbligo (ineludibile invece per le immersioni in apnea) di avere un ulteriore pallone in superficie munito di bandiera con una sagola può costituire un notevole intralcio in immersione (oltre ad essere fonte di difficili contenziosi, si veda http://www.liberisub.it/pallone.htm )  e potrebbe essere sostituito, considerato che la fase di risalita dura minimo qualche minuto, dalla facoltà di utilizzare in alternativa un pallone da tenere nella tasca nel gav e lanciare in superficie con apposita sagola prima di iniziare la risalita o raggiunta la profondità di almeno 10, 15 metri se fuori dai 50 metri del raggio dal segnale principale (in commercio ne esistono dei modelli assai più visibili dei normali palloni, fino a m. 1,80 d’altezza e perfino muniti di strisce riflettenti ed a cui è possibile applicare una bandiera).

 

Ad esempio http://i36.tinypic.com/2462jgy.jpg

 

Si auspica quindi che anche tale punto venga adeguatamente valutato.

Da ultimo anche la Capitaneria di Cagliari, nell'ordinanza balneare 2011http://www.liberisub.it/compamarecagliarilet.pdf  , ha riconosciuto il principio che nel caso di erogazione, da parte dei diving, del solo servizio di supporto tecnico/logistico di superficie (immersioni non guidate), la conduzione dell’immersione è lasciata alla responsabilità dei subacquei senza limiti esterni.