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ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata “Associazione Italiana Liberi Subacquei” con sede nazionale in Roma, email assoliberisub@virgilio.it

L’associazione ha come scopo la tutela dei diritti e degli interessi dei subacquei non professionisti, con esclusione quindi dei soli operatori tecnici subacquei (OTS),  in ogni ambito ed anche di fronte alle autorità politiche ed amministrative ed in sede giudiziaria.

Tra l’altro l’associazione si pone come strumento di rappresentanza dell’utenza dei subacquei nei confronti di produttori di attrezzature, centri di immersione, didattiche, enti nazionali, enti locali, parchi marini, etc.

L’associazione non ha fini di lucro, è apolitica ed apartitica e la partecipazione è consentita a tutti senza alcuna discriminazione.

Art. 2

L’associazione è coordinata, a livello nazionale, da un Gruppo di Coordinamento il cui Presidente ha anche la rappresentanza in giudizio dell’associazione ai sensi del secondo comma dell’art. 36 c.c.

L’ingresso nel Gruppo di Coordinamento avviene per cooptazione.

A livello locale l’associazione è costituita da singole sezioni aventi autonomia giuridica, patrimoniale ed organizzativa, purchè ispirata al principio di democraticità interna, che possono compiere tutti gli atti che rientrano nello scopo associativo.

I Presidenti delle singole sezioni possono stare in giudizio per l’associazione.

Art. 3

Le sezioni sono associazioni di almeno 5 soggetti che dichiarano di aderire all’associazione ed al presente statuto e lo comunicano al Gruppo di Coordinamento trasmettendo altresì l’elenco degli associati, da tenere aggiornato, oltre i recapiti e l’indicazione degli associati che hanno cariche associative.

Esse assumono la denominazione di Associazione Italiana Liberi Subacquei – Sezione di (indicazione del Comune).

Qualora in un Comune si formi più di una sezione queste assumono un numero progressivo dopo l’indicazione del Comune a meno che gli appartenenti alla sezione non propongano una diversa specificazione.

Le singole sezioni possono tra loro formare federazioni locali, dandone comunicazione al Gruppo di Coordinamento.

Art. 4

Qualora non previsto diversamente negli accordi dei singoli appartenenti alle sezioni, ogni sezione avrà un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere che formano il Consiglio direttivo della Sezione con il potere di amministrare, con delibere prese a maggioranza semplice dei componenti il consiglio, le sezioni in conformità dello scopo associativo e di eseguire le deliberazioni dell’assemblea, composta da tutti gli aderenti alla sezione, prese con la maggioranza semplice degli aventi diritto a partecipare all’assemblea in prima convocazione e dei presenti in seconda convocazione da fissarsi almeno dieci giorni dopo la prima convocazione.

Art. 5

Le sezioni, avendo autonomia patrimoniale, possono stabilire, con delibera assembleare, un contributo associativo annuo per i loro aderenti.

Possono altresì richiedere e/o accettare contributi da enti privati e pubblici.

Il Gruppo di Coordinamento potrà promuovere la raccolta di fondi tra le sezioni e gli associati necessari per il finanziamento di particolari iniziative dell’associazione.

Art. 6

Il Gruppo di Coordinamento, a maggioranza dei suoi componenti, potrà apportare modifiche al presente statuto, tranne che al principio di autonomia delle sezioni.

Potrà altresì, con la maggioranza dei due terzi dei compomenti, togliere il riconoscimento, per gravi motivi, a quelle sezioni o espellere gli associati che violino ripetutamente il presente statuto o compiano atti contrari allo scopo dell’associazione.

ART. 7

Inizialmente il Gruppo di Coordinamento è costituito da (omissis)

Roma, 18 agosto 2003

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