
Relitti negati
Il 17 gennaio 2005 la Capitaneria di Porto ha emanato l'ordinanza N. 2/2005 il cui art. 16 prevedeva che: "Nelle acque del Circondario Marittimo di Agropoli, l’attività subacquea ai fini turistico/ricreativi è vietata: [omissis] - - - nelle zone di mare interessate dalla presenza di materiali di interesse archeologico, scientifico, storico, ecc., nonché di residuati bellici ovvero di relitti della navigazione di qualsiasi genere, segnalati e non; [omissis]
In sostanza, si vietavano, senza ragione, le immersioni su tutti i relitti. L'associazione inviava il 21 gennaio 2005 la seguente protesta al Comando Generale delle Capitanerie di Porto ed alla Capitaneria di Agropoli: "Siamo venuti a conoscenza, stranamente non è pubblicata sul sito web e ce ne chiediamo i motivi in quanto il tutto si risolve in una mancanza di trasparenza, dell'ordinanza in oggetto e specificamente di parte del suo articolo 16 che riportiamo per il Comando Generale: [omissis] Non possiamo non rilevare che tale previsione vieta tout court le immersioni su relitti, normalmente praticate senza problemi in tutto il mondo dai subacquei ricreativi senza darne una motivazione e soprattutto in via generalizzata con un evidente vizio di eccesso di potere. E' infatti legittimamente possibile restringere solo immersioni e con adeguata motivazione su particolari relitti ove ci si siano concrete e valide ragioni (ad esempio accertata presenza di esplosivi, scavi archeologici in corso, operazioni di bonifica, etc.) ma non c'è alcuna ragione per un divieto generale di questa portata. Per tutelare gli interessi dei nostri associati saremo quindi costretti ad adire le più opportune vie legali ma prima vorremmo tentare un dialogo, anche attraverso l'interessamento del Comando Generale, che più volte si è dimostrato sollecito verso simili problematiche, per tentare di comporre bonariamente tale questione. " Numerose proteste venivano inviate anche da molti subacquei. A seguito di tali iniziative la Capitaneria di Agropoli pubblicava sul suo sito web le motivazioni che avevano portato alla emanazione del divieto: "In merito alle richieste di modifica dell'art. 16 dell'ordinanza 02/2005 emessa da questo Ufficio Circondariale Marittimo, si ritiene di voler dare alcune precisazioni sulle motivazioni che hanno portato all'emissione della menzionata ordinanza e al divieto di immersioni sui relitti presenti nelle acque del Circondario Marittimo di Agropoli: Occorre necessariamente premettere che nelle acque antistanti le coste di competenza di questo Ufficio Circondariale 1'8 settembre 1943 è avvenuto lo sbarco in Italia delle Forze Alleate (operazione "Avalanche" — Sbarco di Salerno), e che, per tale motivo, tali specchi acquei sono disseminati di relitti e di materiale bellico. Ogni anno, nel predetto tratto di mare, semplici bagnanti e sub scoprono sia relitti che ordigni di ogni genere. Tali ritrovamenti sono pericolosi per l'incolumità pubblica sia per la presenza di materiale esplodente, che per il rischio, non affatto remoto, di ferimenti e possibilità di rimanere impigliati. A conferma di tutto ciò vi è il continuo intervento degli artificieri della Marina Militare (Nucleo SDAI) per la conseguente bonifica dei luoghi e una serie di Ordinanze che vietano la balneazione e ogni attività connessa con l'uso del mare nel raggio di 50 metri dalla posizione dei relitti. Negli ultimi anni, in varie occasioni, si sono verificati casi di asportazione di parti di relitti o di materiale. A titolo di esempio un privato autonomamente ha addirittura recuperato un intero carro armato tipo Sherman, sono dovuti intervenire vari enti, tra cui la Soprintendenza B.A.C. di Salerno e lo Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, per riavere il carro armato; un altro privato ha cercato di recuperare il relitto di un aereo ed è stato fermato appena in tempo. La Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo prevede, alla regola 5 dell'Allegato, l'impegno da parte degli Stati a non svolgere attività che possono turbare il riposo di chi è sepolto nei sacrari del mare. Per tradizione immemore, comune a tutte le Marine del mondo, le navi, i sommergibili e i mezzi affondati, sono sempre stati considerati i sepolcri più adeguati per i resti per del personale che ne costituivano gli equipaggi. Tali sepolcri sono considerati dalla Marina Militare e dai familiari dei defunti il giusto Sacrario per i resti dei caduti in mare. La Soprintendenza B.A.C. di Salerno ha sempre posto particolare attenzione alla tutela dei relitti relativi allo Sbarco di Salerno, considerando questo evento particolarmente importante dal punto di vista storico, militare e culturale, per la nostra Nazione. In particolare con l'emanazione del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", predetta Soprintendenza si è espressa in più occasioni precisando che i predetti relitti debbano essere considerati "beni culturali" ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d) e dell'art. 10, comma 4, lettera i) del predetto D.Lvo. 42/2004. In relazione a quanto sopra evidenziato, al fine di tutelare sia la pubblica e privata incolumità, che i beni culturali "relitti" lo scrivente ha emanato l'art. 16 della già citata Ordinanza 02/2005." Tali motivazioni venivano contestate dall'Associazione con la seguente risposta: Lette le motivazioni dell'art. 16 dell'ordinanza pubblicate sul Vostro sito web osserviamo che non giustificano affatto un divieto generalizzato di immersione ricreativa (cioè a scopo di visita) su qualsiasi relitto, conosciuto o meno. Il fatto che nelle acque antistanti Agropoli ci sia stato lo sbarco di Salerno durante la seconda guerra mondiale non giustifica, a distanza di oltre 60 anni da tali fatti, l'emissione di un divieto generalizzato, considerata anche l'assenza di incidenti significativi durante questo non indifferente lasso di tempo. Se sussistono condizioni di obiettiva pericolosità queste devono trovare riscontro in una realtà effettiva e non in base a discutibili presunzioni derivanti da un fatto storico. Non ci risultano in particolare effettuati interventi di bonifica così straordinari ed osserviamo che evenutali ritrovamenti di ordigni non hanno mai giustitificato divieti di immersione se non per il tempo strettamente necessario per porre rimedio alla situazione. Per parlare di luoghi abitualmente frequentati dai subacquei negli ultimi anni sono state individuate (da subacquei) e fatte brillare al largo (dalle autorità competenti) due mine, una prospiciente l'isola di Giannutri e l'altra il promontorio di Porotofino senza che nessuno si sognasse di imporre divieti generalizzati in dette zone, da sempre meta di subacquei. Su casi di asportazione di parti di relitti, ove esistenti, osserviamo che è solo questione di vigilanza e controllo e che eventuali malintenzionati non solo non sono fermati da ordinanze del genere ma addirittura facilitati per la mancanza di quel controllo indiretto ma costante costituito dalla presenza di normali subacquei. Non capiamo il riferimento da Voi fatto al recupero di un carro armato Sherman ed al tentato recupero di un privato di un aereo in quanto tali operazioni necessitano di mezzi non indifferenti e non sono certo alla portata di subacquei ricreativi dotati di una attrezzatura che permette loro solo di visitate i fondali. Se poi l'allusione al recupero di un carro armato Sherman è relativa a questo fatto di cronaca osserviamo che i subacquei ne hanno fornito solo la localizzazione ed il recupero è stato effettuato dalle autorità competenti per la conservazione in un museo. Per quanto riguarda eventuali relitti all'interno dei quali siano presenti delle parti di corpi umani (ormai completamente decomposti considerato il tempo trascorso e le condizioni di conservazione) osserviamo che, se paragonabili ad un cimitero, non c'è alcuna ragione di impedirne la visita esterna. Non ci risulta infatti che nei cimiteri sia impedito l'accesso ai visitatori. Se nei fondali sono presenti dei beni culturali è evidente che è assurdo impedire l'immersione in quanto sarebbe come vietare di visitare il Colosseo o i Fori imperiali o altri monumenti che si trovano in area pubbliche. In altre parole il divieto da Voi disposto non tutela né la pubblica né la privata incolumità (allo stesso modo di un provvedimento che vieti genericamente di circolare all'esterno delle proprie abitazioni), né gli eventuali beni culturali presenti. Insistiamo quindi sull'immediata revoca dell'ordinanza in questione." A seguito di tali proteste il 22 aprile 2005 il divieto contestato è stato eliminato con ordinanza n. 10/2005. Ringraziamo il Comandante Generale Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Luciano Dassatti ed il Comandante della Capitaneria di Salerno C.V. Oreste Pallotta per il fattivo interessamento che ha portato alla soddisfacente risoluzione della questione senza che sia stato necessario proporre un ricorso giurisdizionale.

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