
Ma la notte no !
Nel maggio 2005 militari della Guardia di finanza hanno multato subacquei ricreativi che effettuavano immersioni notturne muniti del prescritto segnale luminoso lampeggiante !
Questo un esempio dei verbali elevati.
Abbiamo inviato la seguente vibrata protesta:
Al Comandante Generale Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Luciano Dassatti Al Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia
Dopo la felice risoluzione del caso Agropoli siamo costretti a ricorrere di nuovo all'Ammiraglio Comandante Generale che ancora una volta ringraziamo per la sua cortese attenzione nei nostri confronti per segnalare un'altra recente ingiustizia ai danni dei subacquei ricreativi Come saprete le immersioni notturne con autorespiratore a scopo ricreativo, cioè per ammirare senza recare alcun danno all'ambiente i fondali marini e lacustri, sono da sempre praticate dai subacquei di tutto il mondo e ritenute di una spettacolarità unica.
Oltretutto di notte è possibile osservare specie animali invisibili di giorno, tra cui la stupenda alicia mirabilis.
Quando l'immersione notturna non avviene con l'appoggio di una imbarcazione (sulla quale deve essere collocato apposito segnale
luminoso) le ordinanze delle Capitanerie, sul modello della circolare emanata dal Comando Generale, prescrivono l'uso di un un segnale luminoso giallo intermittente in superfice.
Nostri associati ci hanno segnalato che nell'ambito del territorio di competenza della Capitaneria di Porto di Civitavecchia i finanzieri del Comando della Sezione Operativa navale di Civitavecchia a bordo di autoveicoli stanno dal mese di maggio 2005 fermando i subacquei ricreativi al termine di immersioni notturne condotte con l'uso dei prescritti segnali luminosi posizionati anche sul pallone, sequestrando loro l'attrezzatura subacquea, oltretutto di ingente valore e contestando la seguente violazione così come testualmente riportata nei relativi verbali: "Esercizio di attività subacquea in tempo di notte (dal tramonto all'alba). Detta violazione viene contestata in quanto, essendo previsto per il subacqueo in immersione l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri, come enuncia l'art. 130 del d.p.r. 1639/68 e successive modifiche, lo stesso segnale risulta non visibile".
In sostanza secondo il locale comando della guardia di finanza di notte occorrerebbe comunque assicurare la visibilità del pallone (e non del segnale luminoso del tutto non menzionato), cosa non possibile da fare a causa delle tenebre e quindi le immersioni notturne non sarebbero tout court consentite.
Oltre che a contrastare con la normativa di sicurezza emanata dalle Capitanerie di Porto sopra citata in tema di immersioni notturne, si evidenzia un errore di fondo insito nella norma richiamata e nelle altre indicazioni contenute nel verbale prestampigliato.
Innanzitutto la contestazione viene dichiaratamente effettuata per la violazione delle norme sulla pesca marittima sportiva e la norma indicata, il d.p.r. 1639/68, riguarda appunto unicamente la pesca marittima e non certo l'immersione ricreativa con le bombole in cui non si effettua, nè si può effettuare per lo specifico divieto normativo, in ogni tempo attività di pesca.
L'errore è poi manifesto se si considera che tali verbali, contengono prestampigliata un'altra possibile violazione, ovviamente non contestata ai nostri associati, che riguarda l'esercizio di pesca subacquea in tempo di notte in cui viene però richiamato il medesimo difetto di visibilità del pallone, dimenticando però l'ignoto estensore del modulo che la pesca subacquea notturna, anche in apnea, è completamente vietata ai sensi della lettera e) dell'art. 129 del d.p.r. 1639/68 che questa volta regolamenta effettivamente la materia.
Di conseguenza tale illegittima attività di contestazione sta producendo due assurde conseguenze: da una parte crea un notevole danno ai subacquei ricreativi che stanno esercitando nei dovuti modi un loro diritto (tra l'altro viene intimato il pagamento in via bonaria di una sanzione di ben € 1.032,00), dall'altra lascia una scappatoia ai pescatori subacquei di frodo (dato che di notte non si può pescare) attraverso la contestazione di una norma che nulla c'entra con la qualificazione della loro attività notturna come illecita che è sancita da un articolo diverso da quello contestato.
I numerosi verbali elevati a carico degli innocenti subacquei ricreativi sono stati trasmessi per competenza alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia che dovrà decidere se archiviarli o dar corso alle sanzioni.
Anche per evitare ulteriori ingiusti danni ai nosti associati e a tutti i subacaquei ricreativi e spiacevoli azioni legali in cui non potremmo che chiedere il risarcimento dei danni a tutti i responsabili e quindi anche al responsabile della Capitaneria che eventualmente avallasse tale assurdo modo di procedere, chiediamo che il Comandante della Capitaneria di Civitavecchia ci dia assicurazione che tali procedimenti a carico di subacquei ricreativi verranno archiviati per mancanza di presupposti della violazione contestata e che il Comando Generale intrattenga il Comando Generale della Guardia di Finanza sull'illegittima iniziativa operata dai propri militari sollecitandone la fine, oltre a chiedere che vengano effettuate concrete attività repressive su eventuali pescatori subacquei notturni.
Facciamo anche presente che i verbalizzanti nulla hanno dedotto neanche sulle modalità di accertamento della pretesa visibilità con la conseguenza di un altro motivo di nullità dei verbali secondo quanto già stabilito dall'ordinanza di archiviazione della Capitaneria di Porto di Livorno del 1 marzo 2004 pubblicata sul nostro sito web.
Stante il legittimo disappunto e lo sconcerto che tale modalità ha provocato nei sub ricreativi laziali e non che si immergono in quelle acque evidenziamo altresì l'urgenza di provvedere essendo le immersioni notturne agevolate anche dal periodo estivo.
Facciamo anche presente che le immersioni ricreative notturne sono di ostacolo anche all'attività di eventuali pescatori di frodo.
In attesa di una cortese risposta inviamo i nostri migliori saluti.
Purtroppo la Capitaneria di Civitavecchia confermava, in un primo momento, la legittimità dell'attività sanzionatoria "non tanto perchè trattavasi di attività vietata dalla legge, ma in quanto le particolari condizioni di visibilità (di cui, naturalmente, l'oscurità notturna è un fattore determinante) non consentivano il rispetto di quanto prescritto dal citato articolo 130 d.p.r. 1639/68".
Qui la risposta integrale della Capitaneria di Civitavecchia.
Questa la nostra ulteriore risposta alla Capitaneria:
Riscontriamo la Vostra risposta n. 07/10220 Sez. PM del 17 giugno 2005 evidenziando come il d.p.r. n. 1639/68 (regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965 n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima) è una fonte di diritto secondaria che non può disciplinare casi diversi da quelli contemplati nella norma autorizzativa ed indiscutibilmente riguardanti unicamente la pesca.
Ciò è stato di recente ribadito dal d.lgs. 26 maggio 2004 n. 153 (decreto legislativo di attuazione della l. 7 marzo 2003 n. 38 in materia di pesca marittima) che ha abrogato la l. 14 luglio 1965 n. 963 sancendo che previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro della difesa, sono stabilite le norme tecniche relative all'attuazione del presente decreto e che solo fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 che quindi saranno tutte abrogate in tale data attenendo esclusivamente alla pesca.
Da qui il fatto che, essendosi vietata la pesca subacquea notturna, coerentemente non si è previsto più un segnale notturno di pescatore subacqueo disciplinandosi solo quello diurno.
Interpretando quindi correttamente le norme si deve ritenere che esiste per il segnalamento in generale di uomini (e non solo di subacquei ma anche e soprattutto di nuotatori che sono esposti ai pericoli più dei subacquei con autorespiratore che emergono solo alla fine dell’immersione e difficilmente senza protezioni) in acque non riservate ai bagnanti una lacuna normativa che può essere colmata attraverso l’esercizio del potere di ordinanza delle Capitanerie di Porto, purché esercitato senza incorrere in vizi di eccesso di potere.
Molte Capitanerie di Porto, ma non quella di Civitavecchia, hanno esercitato, sollecitate anche dal Comando Generale, correttamente tale potere prescrivendo l’uso del pallone con bandiera bianca e rossa in generale ed anche per quei nuotatori che si allontanano dalle zone riservate ai bagnanti e prescrivendo per la notte un segnale luminoso giallo intermittente (tra l’altro usato internazionalmente e riportato come tale sui manuali nautici, cfr. ad esempio Costa, Manuale di navigazione, 1998, Zanichelli, pag. 180).
Le stesse Capitanerie hanno anche introdotto l’obbligo per le imbarcazioni di tenersi almeno a 100 metri dai predetti segnali (con una ulteriore zona di sicurezza derivante dal fatto che l’utilizzatore del segnale deve operare entro i 50 metri) considerato che non sussisteva altrimenti alcun obbligo e sanzione per le imbarcazioni di tenersi a distanza dai suddetti segnali.
In altre parole la ratio da tener presente è la salvaguardia della vita umana in mare nell’ambito dell’esercizio delle attività lecite, quale sicuramente è l’immersione ricreativa, anche notturna.
Ratio che non si realizza con divieti o prescrizioni che rendono difficile o impossibile, come in questo caso nell’interpretazione della Guardia di Finanza, l’esercizio di tali attività.
L’unico caso (ed il fatto che sia unico è un indice significativo) giurisprudenziale da Voi citato, vale a dire Cass. 9 settembre 1997 n. 8780 è relativo ad una fattispecie in cui un subacqueo, nel territorio di competenza della Capitaneria di Gallipoli, aveva effettuato di giorno una immersione senza alcun tipo di segnalazione.
In tale contesto la Cassazione ha sì ritenuto applicabile la disposizione in questione ma in quanto rispondeva alla finalità di tutelare l'interesse generale della sicurezza della vita umana in mare ed avrebbe sicuramente deciso diversamente in un caso, come quello di specie, dove i subacquei erano comunque segnalati con un segnale luminoso di ovvia interpretazione e quindi la sicurezza non era messa in discussione.
Premesso, come rilevato anche da Voi, che l’immersione ricreativa notturna è lecita, non può ritenersi legittima, come ritenete, un’attività sanzionatoria come quella esercitata dalla Guardia di Finanza in un caso in cui i subacquei avevano il pallone con la luce lampeggiante gialla.
I predetti subacquei infatti erano del tutto visibili (di notte e senza ostacoli a giro di orizzonte ben oltre i 300 metri) ed i verbalizzanti non hanno fornito alcuna giustificazione di come abbiano potuto accertare la non visibilità a quella distanza, operando dalla strada e non avendo alcun appropriato strumento di misurazione.
Oltretutto se li hanno visti dalla strada in mare i subacquei erano più che visibili e chiunque sia stato mai spettatore di una immersione notturna sa che tra segnale luminoso in superficie e torce, specie in fase di risalita, la visibilità è quanto mai accentuata.
In questa situazione che potrebbe portare a manifestazioni di piazza ed altre iniziative giudiziarie ad iniziativa della comunità subacquea facciamo istanza affinché i verbali elevati vengano archiviati e venga emessa un’ordinanza che, sul modello delle altre, faccia chiarezza sul segnale, necessariamente luminoso, da utilizzare per le immersioni notturne.
Tra l’altro l’uso dei normali palloni con attaccato un fanale giallo (lampeggiante in quanto il lampeggio in mare è un segnale immediatamente percepibile nella sua funzione) risolve tranquillamente l’unico obiettivo lecito che è quello della salvaguardia della vita umana e non l’introduzione di stupidi ed illegittimi divieti.
Con l’occasione evidenziamo che per raggiungere tali fini in relazione ad immersioni condotte con autorespiratore che vedono come unico momento critico (a differenza di apneisti o semplici nuotatori) la riemersione, sarebbe sufficiente unicamente l’obbligo di avere e lanciare un segnale personale gonfiabile in immersione prima di iniziare la risalita che dura vari minuti (tra l’altro in commercio esistono già tali segnalatori, muniti anche di riflettore radar e della possibilità di attaccarvi anche un segnale luminoso).
Confidiamo quindi in una risoluzione soddisfacente delle predette problematiche senza bisogno di ricorrere a vie giudiziarie.
Con i nostri migliori saluti,
Questa la risposta interlocutoria della Capitaneria:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di
Civitavecchia (Tel. 0766366401 - Fax 0766366415)
e-mail: civitavecchia@guardiacostiera.it
internet: http://www.guardiacostiera.it/civitavecchia
Prot. n. 07/10649 Sez. PM in data 24.6.2005
Prosecuzione prot. 07/10220 del 17.06.2005
In riscontro alla successiva mail del 17.06.2005, ed al fine di dirimere i
dubbi interpretativi della normativa vigente sia ai subacquei che praticano
tale disciplina sportiva, sia alle forze di polizia operanti nell’ambito del
compartimento marittimo, si informa che questa Capitaneria di Porto è in
procinto di emanare, in tempi ristretti, apposita ordinanza regolatrice dell’intera
materia delle immersioni subacquee per attività ludico-diportistica, di cui
si fa riserva di trasmetterne copia.
f.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Vincenzo MORANTE
Con ordinanza 55/2005 del 29 giugno 2005 viene finalmente chiarito che "nelle immersioni notturne il segnale è costituito dal pallone galleggiante diurno sulla cui asta sia installata una luce lampeggiante gialla visibile a giro d’orizzonte a non meno di 300 metri di distanza"
E finalmente con ordinanza del 12 luglio 2005 vengono anche archiviati i processi verbali.
Ringraziamo la Comunità Subacquea per la mobilitazione e la Capitaneria di Porto per aver compreso alla fine le ragioni dei subacquei.

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