COME DIFENDERSI
Negli ultimi tempi sono stati numerosi i provvedimenti
amministrativi (il caso Capraia è emblematico) a danno dei subacquei a causa di
vari interessi particolaristici negativi.
Le sezioni locali dovranno cercare di interagire con
le amministrazioni di interesse presenti sul proprio territorio chiedendo
espressamente di partecipare ai procedimenti amministrativi per provvedimenti
che interessino i subacquei ed offrendo la loro consulenza in ordine agli
specifici rapporti.
Si dovrà innanzitutto cercare una linea di massima
collaborazione con le amministrazioni, realizzando quella che si chiama
rappresentanza attiva.
D’altra parte l’amministrazione ha l’obbligo giuridico di acquisire
e valutare tutti gli interessi in gioco, pubblici e privati, prima di emanare
un provvedimento amministrativo.
Questo metodo, come verificabile nelle altre sezioni
del sito (si veda quella “notizie) ha avuto ottimi risultati.
Ove tale attività non servisse e l’amministrazione
emanasse comunque un provvedimento lesivo degli interessi dei subacquei che sia
illegittimo per incompetenza, violazione di legge od eccesso di potere esiste
una alternativa al più oneroso ricorso
giurisdizionale (che è comunque consigliato qualora i mezzi finanziari e le
risorse a disposizione della sezione lo permettano) costituita dal ricorso
straordinario al Presidente del Consiglio di Stato previsto dal d.p.r. 24
novembre 1971 n. 1199 che consente di portare la questione direttamente al
Consiglio di Stato.
Purtroppo dalla manovra finanziaria del luglio 2011 sono state innalzate
le spese per questo strumento di tutela, prevendo la corresponsione di una
tassa (contributo unificato per gli atti giudiziari) di € 650 ma tale
strumento, non richiedendo l’assistenza obbligatoria di un legale, rimane
ancora il mezzo più economico di impugnazione. Sono comunque da stigmatizzare i
tentativi politici di rendere difficile ed oneroso il ricorso alla tutela
giurisdizionale.
Si consiglia di far sottoscrivere il ricorso
dall’Associazione in persona del presidente della sezione e da almeno due
associati specificando la natura dell’interesse.
La proposizione di simili ricorsi contro provvedimenti
di una autorità produrrà anche il risultato che la stessa autorità sarà
incentivata a sentire il parere dell’associazione per i futuri procedimenti.
Di seguito si riportano le norme che regolano il
ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato.
Capo III - Ricorso straordinario
Art. 8. Ricorso.
1. Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso
ricorso straordinario per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia
interesse.
2. Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso
giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso
interessato.
Art. 9. Termine - Presentazione.
1. Il ricorso deve essere proposto nel termine di
centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione
dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
2. Nel detto termine, il ricorso deve essere
notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad
uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita
notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente,
direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il
ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di
presentazione.
3. L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette
immediatamente al Ministero competente, al quale riferisce.
4. Ai controinteressati è assegnato un termine di
sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che
istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso
incidentale.
5. Quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni
soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina l'integrazione del
procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere
notificato e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve
provvedere all'integrazione.
Art. 10. Opposizione dei controinteressati.
1. I controinteressati (ndr compresa
l’amministrazione non statale che ha emanato l’atto), entro il termine di
sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto
notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il
ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora
intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice
amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso
mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai
controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme
del titolo III del testo unico delle
leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, e del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 17 agosto
1907, n. 642.
2. Il collegio giudicante, qualora riconosca che il
ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede
straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per
l'istruzione dell'affare.
3. Il mancato esercizio della facoltà di scelta,
prevista dal primo comma del presente articolo, preclude ai controinteressati,
ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi
al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento,
salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo.
Art. 11. Istruttoria del ricorso - Richiesta di
parere.
1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine
previsto dall'art. 9, quarto comma, il ricorso, istruito dal Ministero
competente, è trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi si
riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.
2. Trascorso il detto termine, il ricorrente può
richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia
stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di
mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente può depositare
direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.
3. I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti
pubblici in materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le
competenze di un determinato Ministero devono essere presentati alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa
istruttoria.
Art. 12. Organo competente ad esprimere il parere sul
ricorso straordinario.
1. Il parere sul ricorso straordinario è espresso
dalla sezione o dalla commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.
2. La sezione o la commissione speciale, se rileva che
il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a
contrasti giurisprudenziali, può rimettere il ricorso all'Adunanza generale.
3. Prima dell'espressione del parere il presidente del
Consiglio di Stato può deferire alla Adunanza generale qualunque ricorso che
renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare
importanza.
4. Nei casi previsti nei due commi precedenti
l'Adunanza generale esprime il parere su preavviso della sezione o della
commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.
Art. 13. Parere su ricorso straordinario
1. L'organo al quale è assegnato il ricorso, se
riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell'atto
impugnato sono in contraddizione con i documenti, può richiedere al Ministero
competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo
di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a
produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia stato notificati ad alcuni soltanto
dei controinteressati, manda allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del
contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalità previste
nell'art. 9, quinto comma.Se ritiene che il ricorso
non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di
legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende
l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione,
ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti
della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai
soggetti ivi indicati Se l'istruttoria è
completa e il contraddittorio è regolare, esprime parere:
a) per la dichiarazione di inammissibilità, se
riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facoltà
dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo competente il
ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;
b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per
la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi
provvede, per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso;
c) per la reiezione, se riconosce infondato il
ricorso;
d) per accoglimento e la rimessione degli atti
all'organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di
incompetenza;
e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori
provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri
motivi di legittimità.
Art. 14. Decisione del ricorso straordinario.
1. La decisione del ricorso straordinario è adottata
con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del
Consiglio di Stato.
2. Qualora il decreto di decisione del ricorso
straordinario pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a
contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura
dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione,
pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.
3. Nel caso di omissione da parte
dell'amministrazione, può provvedervi la parte interessata, ma le spese sono a
carico dell'amministrazione stessa.
Art. 15. Revocazione.
1. I decreti del Presidente del Consiglio di Stato che
decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei
casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.
2. Nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 395
del codice di procedura civile il ricorso per revocazione deve essere proposto
nel termine di sessanta giorni dalla data della notificazione o della
comunicazione in via amministrativa o della pubblicazione del decreto impugnato
nei modi stabiliti dai regolamenti particolari delle singole amministrazioni;
negli altri casi il termine di sessanta giorni decorre dal giorno della
scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti.
3. Al ricorso per revocazione sono applicabili, le
norme contenute nel presente capo.