SENATO N. 1624
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (TAJANI)con il Ministro della difesa (CROSETTO)con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)con il Ministro della cultura (GIULI)con il Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)con il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)con il Ministro della salute (SCHILLACI)con il Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)con il Ministro delle imprese e del made in Italy (URSO)con il Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)con il Ministro del turismo (GARNERO SANTANCHÈ)con il Ministro per gli affari europei il PNRR e le politiche di coesione (FOTI)con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)con il Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)e con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa (ALBERTI CASELLATI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 2025
Valorizzazione della risorsa mare
Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento
Capo III
DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SUBACQUEA A SCOPO RICREATIVO E PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE
Art. 7.
(Ambito di applicazione e finalità)
1. Il presente capo stabilisce i requisiti e i princìpi fondamentali per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all'attività subacquea a scopo ricreativo. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività subacquee di tipo agonistico.
Dovrebbero essere escluse anche le
attività subacquee svolta al di fuori dei centri di immersione e di
addestramento subacqueo e le immersioni individuali in cui il
singolo subacqueo usufruisce di un mero passaggio barca da parte di diving o altri soggetti.
2. Le regioni disciplinano le professioni del turismo subacqueo nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal presente capo.
Il rischio, che già si è verificato
in passato, è che ogni singola regione introduca regole diverse con una
significativa ingiustificata differenza sul territorio nazionale.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
4. La Repubblica tutela e valorizza l'attività subacquea a scopo ricreativo, quale attività in grado di coniugare la scoperta dei fondali marini, lacustri e fluviali con la promozione del patrimonio culturale e naturale sommerso, assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi.
5. Il presente capo mira a promuovere l'attività subacquea a scopo ricreativo come strumento di sviluppo sostenibile, a favorire la destagionalizzazione, generando benefici economici e sociali, a garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale, biologico, archeologico e culturale sommerso, anche attraverso la cooperazione tra enti e soggetti competenti, ad assicurare la protezione e la conservazione degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali, prevenendo i danni ambientali derivanti dalle attività subacquee, e ad incentivare l'adozione e lo sviluppo di tecnologie innovative.
Le attività subacquee ricreative non
recano alcun danno ambientale, si tratta di semplici escursioni e la presenza
dei subacquei anzi previene attività illecite di terzi (pesca di frodo,
prelievi, ecc.)
Art. 8.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) « attività subacquea a scopo ricreativo »: l'attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersione e di addestramento, finalizzata all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'esplorazione, l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea;
Non si capisce perché una immersione
svolta autonomamente in modo libero debba essere regolamentata in modo così
stringente. Sarebbe come impastoiare burocraticamente un escursionista
terrestre. Né ci sono interessi pubblici da proteggere. Tra l’altro l’attività
in apnea e la pesca subacquea in apnea, che sono attività ben più pericolose
non sono regolamentate. Il rischio dell’immersione subacquea con autorespiratore
è statisticamente minore dell’andare in bicicletta.
b) « brevetto subacqueo »: un attestato di idoneità all'esercizio dell'attività subacquea, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo e dall'organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e) presso cui questo presta la sua attività, previa frequentazione del relativo corso teorico e pratico e superamento delle prove teoriche e pratiche;
In tal modo, senza alcun controllo
pubblico sugli standard, si da la possibilità a soggetti privati (le
didattiche) di determinare i comportamenti dei subacquei con
autorespiratore.
Di fronte al fenomeno della
parcellizzazione dei corsi (vale a dire una vasta offerta di corsi che ha un senso
se la loro frequenza è libera, meno se è obbligatoria realizzandosi così
l'interesse delle didattiche ad una
ulteriore parcellizzazione per
incrementare il giro di affari) e dalla estrema varietà di standard esistenti
per la stessa tipologia di immersioni (un accordo generalizzato sugli
standard c'è solo per i corsi di primo
livello) è evidente l'assurdità di
una tale disposizione.
Tra l'altro i modi di andare
sott'acqua e le relative configurazioni sono molteplici ed allo stato non ci sono
motivi per privilegiare uno o l'altro.
Si dimentica poi che gli standard
elaborati dalle didattiche sono standard didattici e non operativi.
Per cui ad essi si deve attenere
l'istruttore che aderisce a quella didattica ma non vi è motivo per cui il
singolo subacqueo, una volta finito il corso, debba seguirli.
Ad esempio un subacqueo che abbia conseguito un primo livello, dopo aver acquisito
sufficiente esperienza operativa, ben può andare senza problemi al di sotto dei
canonici 18 metri (frutto di mera convenzione) senza la frequenza di un ulteriore corso.
Tutto ciò è assurdo, specie per le
immersioni non guidate.
Per quelle guidate sarebbe
sufficiente un obbligo di informativa scritta della guida sulle caratteristiche
dell'immersione e degli obblighi in concreto assunti dalla guida e
l'accettazione da parte dei guidati con
autocertificazione di possedere il
livello di esperienza necessario per l'immersione proposta. Per particolari
immersioni si potrebbe inserire contrattualmente l'obbligo di
effettuare alcuni esercizi nei primi metri (ad
esempio togliere e rimettere la
maschera e respirazione in coppia) che danno immediatamente la percezione del
livello del subacqueo.
Così sarebbe come consentire alle
autoscuole, senza un controllo pubblico, di farsi il proprio codice della
strada e di rilasciare le abilitazioni in modo arbitrario con il caos che ne
conseguirebbe.
c) « istruttore subacqueo »: colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e), insegna attività subacquee a scopo ricreativo, anche in modo non esclusivo o non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche dell'immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e specializzazioni, nel rispetto delle norme UNI EN ISO 24802-1:2014 e UNI EN ISO 24802-2:2014, e comunque delle vigenti norme dell'Ente italiano di normazione (UNI), del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea;
d) « guida subacquea »: colui che, in possesso del corrispondente brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto delle norme UNI EN ISO 24801-1:2014, UNI EN ISO 24801-2:2014 e UNI EN ISO 24801-3:2014, e comunque delle vigenti norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea;
e) « organizzazione didattica per le attività subacquee nel settore turistico e ricreativo »: federazione, confederazione, agenzia didattica, nazionale o estera, che ha come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello iniziale a quello di istruttore subacqueo, nel rispetto delle norme UNI EN 14467:2006, UNI EN ISO 11121:2017, UNI ISO 11107:2010 e UNI ISO 11121:2017, e comunque delle vigenti norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea;
Appunto soggetti privati ai quali
verrebbe consentita una vera e propria attività normativa, tra l’altro
eterogenea, in spregio alla riserva pubblicistica in merito.
f) « centro di immersione e di addestramento subacqueo »: l'impresa o l'organizzazione senza scopo di lucro che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto delle norme UNI EN 14467:2006, UNI EN ISO 11121:2017, UNI ISO 11107:2010 e UNI ISO 11121:2017, e comunque delle vigenti norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea;
g) « zona di interesse turistico subacqueo »: un'area marina, lacustre e fluviale caratterizzata da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano la tutela e la promozione.
Art. 9.
(Immersione subacquea)
1. Le attività di immersione subacquea sono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale e tutela del patrimonio culturale e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. È vietato l'utilizzo di attrezzature e tecniche di immersione che possano arrecare danno agli habitat naturali e alle specie protette. È fatta salva la facoltà per il Ministero della cultura, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di dettare le prescrizioni necessarie alla tutela del patrimonio culturale sommerso in relazione alla fruizione turistica dello stesso o di interdire la fruizione turistica di aree archeologiche sommerse ove questa non sia compatibile con le esigenze della tutela.
E’ pericolosa la menzione degli enti di normazione in quanto le
norme tecniche da essi emanate, che gli interessati neanche possono conoscere
se non pagando, sono frutto di accordi tra soggetti che hanno un interesse
particolare nel relativo mercato e non sono sottoposte a controlli
pubblicistiche. Quindi la delega in bianco non è possibile.
Non ci sono attrezzature comunemente
usate o tecniche di immersione ricreativa che possano recare danno. A
differenza di attrezzature e tecniche per la pesca, in primis quella a
strascico. Non ci capisce la disposizione che potrebbe dar luogo ad abusi nella
normazione secondaria.
2. Le immersioni subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria, svolte da privati e dai soggetti di cui all'articolo 10 e seguenti della presente legge, svolte con o senza il supporto di unità di appoggio, sono soggette alle disposizioni del presente capo e alla vigente normativa di settore, ivi compresi gli articoli 90 e 91 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. 2.
In pratica si sottopongono senza
motivo i privati a regole che riguardano attività professionali o
imprenditoriali.
Si vieta assurdamente l’immersione
con autorespiratore in solitario che è uno dei modi possibili di andare
sott’acqua. Il sistema di coppia non è l’unico possibile o il più sicuro,
specie in alcune tipologie di immersioe ricreativa.
3. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c), d), e) e f) e all'articolo 12 devono garantire la sicurezza degli utenti durante le attività subacquee, fornendo adeguata assistenza e supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli stessi in merito alla fragilità degli ecosistemi marini e all'importanza della loro conservazione, fornendo informazioni dettagliate al riguardo.
4. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.
Art. 10.
(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea)
1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta in tutto il territorio nazionale:
a) nei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
b) presso le organizzazioni senza scopo di lucro;
c) in modo autonomo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività, gli istruttori subacquei e le guide subacquee devono possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero, per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, il possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alla normativa nazionale in materia di immigrazione;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) fermo restando quanto previsto al comma 3, possesso del brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica subacquea;
Quindi si lascia ad un soggetto
privato senza controlli pubblicistici l’arbitrio sull’abilitazione.
e) copertura assicurativa individuale, mediante polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione e di addestramento subacqueo o dalle associazioni od organizzazioni presso cui l'istruttore subacqueo o la guida subacquea esercita la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;
Non si stabiliscono massimali e condizioni minime
f) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte;
Non si stabiliscono massimali e
condizioni minime.
g) certificato medico, in corso di validità, rilasciato con oneri a carico del richiedente ai sensi del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.
3. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di cui al presente articolo in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007.
4. I soggetti di cui al presente articolo hanno l'obbligo di provvedere alla regolare manutenzione delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà in conformità alla normativa vigente e di tenere un registro nel quale sono annotati i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi. Con provvedimento dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro del turismo, sono stabiliti i dettagli tecnici e le modalità inerenti al sistema di certificazione delle attività di collaudo e di manutenzione e all'esercizio delle funzioni di controllo.
Si rischia una eccessiva
burocratizzazione di tali attività con annessi ulteriori costi rispetto al
collaudo, quando previsto, ed alla manutenzione. Il riferimento a tutta
l’attrezzatura è eccessivo.
5. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.
Art. 11.
(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo)
1. L'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante comunicazione unica d'impresa;
b) partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
Ci sono centri basati esclusivamente
su imbarcazioni, per cui se per sede si intendono locali a terra è eccessivo.
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso;
Personale addestrato al primo
soccorso è generico. Quante unità, sempre presenti ?
f) stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività;
Non si stabiliscono massimali e
condizioni minime.
g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.
Non si stabiliscono massimali e
condizioni minime.
2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di istruttori subacquei e di guide subacquee in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.
3. Il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, prima che abbia inizio l'immersione, verifica e annota in apposito registro:
a) gli estremi del brevetto posseduto da ciascuno dei partecipanti all'immersione;
b) l'orario d'inizio dell'immersione;
c) il nominativo della guida o dell'istruttore incaricati di guidare le persone nelle diverse fasi dell'immersione.
4. Al termine dell'immersione, inoltre, deve annotare:
a) l'orario di fine dell'immersione;
b) la profondità massima raggiunta;
c) il tipo di autorespiratore impiegato e la miscela respiratoria utilizzata.
5. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate, a cura del centro di immersione e di addestramento subacqueo, per un periodo di almeno sei mesi e messe a disposizione delle autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.
6. Il numero massimo di partecipanti simultanei all'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea è di sei subacquei per ogni istruttore o guida.
7. Nell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea, i partecipanti si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla guida, la quale opera nel rispetto dei limiti previsti dai brevetti posseduti dai partecipanti e in osservanza della vigente normativa di settore.
Ancora una volta si confondono i
limiti didattici con quelli operativi. Quale sarebbe la vigente normativa di settore ? Se c’è altra normativa si applica a prescindere.
8. Il subacqueo deve essere dotato di brevetto rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), nonché di libretto delle immersioni, nel quale devono essere annotati, anche in formato digitale:
Ancora un obbligo di brevetto senza
controlli pubblicistici ed una burocratizzazione, il libretto delle immersioni,
che non ha senso per privati. Come se tutte le volte che si esce in bicicletta
o si fa una escursione terrestre occorresse compilare una relazione.
a) le generalità del subacqueo;
b) il tipo di brevetto posseduto;
c) la data dell'immersione;
d) la località dell'immersione;
e) l'orario di inizio dell'immersione;
f) l'orario di fine dell'immersione;
g) il tipo di autorespiratore impiegato;
h) la miscela respiratoria utilizzata;
i) la profondità massima programmata;
l) la profondità massima raggiunta;
m) la denominazione del centro di immersione e di addestramento subacqueo;
n) le generalità dell'istruttore subacqueo o della guida subacquea responsabile dell'immersione;
o) la firma del soggetto di cui alla lettera n).
9. Ai natanti e alle unità di appoggio alle immersioni subacquee, anche con riguardo alle dimensioni dell'unità e alla relativa dotazione dei dispositivi di sicurezza, nonché al personale di bordo si applicano le disposizioni di cui al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e ai relativi decreti attuativi. Il personale incaricato della guida dell'unità impiegata come unità di appoggio per il trasferimento al luogo dell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea deve essere a bordo dell'unità per tutta la durata dell'immersione.
10. Il centro di immersione e di addestramento subacqueo deve apporre le indicazioni dei recapiti da contattare per gli interventi di emergenza in luogo visibile a tutti.
11. I centri di immersione e di addestramento di cui al presente articolo sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 10, comma 4.
Art. 12.
(Organizzazioni senza scopo di lucro)
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo, le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) atto costitutivo registrato e statuto;
b) codice fiscale;
c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
Anche in questo caso l’attività
potrebbe essere esercitata esclusivamente su di una imbarcazione attrezzata.
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso;
f) stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività;
Mancano massimali e condizioni
minime
g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.
Mancano massimali e condizioni
minime
2. Le organizzazioni senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 11.
Art. 13.
(Zone di interesse turistico subacqueo)
1. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, e con i Ministri della cultura, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more dell'adozione di disposizioni organiche che definiscano la pianificazione degli spazi marittimi, sono individuate, in conformità alla pianificazione degli spazi marittimi vigente e in coerenza con la pianificazione paesaggistica e territoriale regionale, le zone di interesse turistico subacqueo, in base ai seguenti criteri:
a) « sicurezza »: presenza di condizioni ambientali favorevoli per le immersioni, tenendo conto di fattori come l'esistenza di correnti, la visibilità subacquea, la profondità delle acque e la disponibilità di infrastrutture di soccorso e monitoraggio;
b) « rilevanza paesaggistica e faunistica »: presenza di habitat marini con caratteristiche naturali particolarmente suggestive, ricchi di fauna marina diversificata e idonei all'osservazione delle diverse specie marine in ambienti naturali;
c) « rilevanza archeologica »: presenza di siti sommersi di particolare interesse storico e culturale, inclusi relitti di navi, strutture portuali antiche, reperti archeologici e altre testimonianze del passato che contribuiscono alla conoscenza del patrimonio subacqueo;
d) « rilevanza culturale »: presenza di aree subacquee legate a tradizioni locali o percorsi tematici, che promuovono e valorizzano il patrimonio storico-culturale sommerso.
2. Al fine di valorizzare le aree marine, lacustri e fluviali caratterizzate da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali, il Ministero del turismo promuove lo sviluppo di itinerari subacquei da parte dei centri di immersione e di addestramento subacqueo nelle zone di interesse turistico subacqueo individuate ai sensi del comma 1.
Va previsto che in queste zone siano
consentite anche le immersioni private
Non vorremmo che la frase itinerari
subacquei precludesse alla posa in opera di segnali subacquei o sagolamenti con danno all’ambiente come accaduto anni fa a
Giannutri, in zona parco, segnali e sagolamenti tra l’altro
andati distrutti in breve tempo.
3. Per garantire la tutela e la valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo nel corso del tempo, i centri di immersione e di addestramento subacqueo possono prestare supporto ai competenti uffici del Ministero della cultura al fine di tracciare, monitorare e verificare la consistenza dei siti di interesse turistico subacqueo.
4. Il Ministro del turismo, sentita l'autorità politica delegata per le politiche del mare, promuove la cooperazione internazionale nel campo dell'attività subacquea a scopo ricreativo, favorendo la condivisione di buone pratiche, esperienze e conoscenze tecniche tra Paesi che ospitano aree marine, lacustri e fluviali di interesse turistico. Il Ministro del turismo, sentiti l'autorità politica delegata per le politiche del mare, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può stipulare accordi di gemellaggio con altri Paesi, al fine di incentivare scambi culturali, scientifici e formativi all'interno di zone di interesse turistico subacqueo.
Art. 14.
(Sanzioni)
1. L'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 12.000.
2. L'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo, anche da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, in assenza dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 12.000.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.
4. In caso di reiterazione delle infrazioni di cui ai commi 2 e 3 è disposta la sospensione dell'attività fino a sei mesi, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria.
5. La violazione della disposizione di cui all'articolo 11, comma 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500.
Sanzione eccessiva in quanto
applicabile ai singoli subacquei, tra l’altro clienti consumatori.
6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è accertata dai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
7. Per l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni previste negli articoli 10 e 11, l'autorità competente è individuata dalla regione nel cui territorio le medesime sono state accertate, nell'ambito delle proprie articolazioni o in altro ente da essa delegato, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti alla regione di cui al primo periodo.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al presente articolo, si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o sia punibile con una più grave sanzione amministrativa prevista dalla normativa statale o regionale.